Art. 5.
               Autotrasporto di merci in conto proprio
  1.  Le  imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,
interessate   ad   attraversare   il  territorio  austriaco,  possono
presentare  domanda,  in qualunque periodo dell'anno, per accedere al
fondo  nazionale  ecopunti  conto  proprio entro i limiti indicati al
comma 3 dell'art. 1 del presente decreto.
  2. La  domanda  di  cui  al  comma precedente deve essere formulata
secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione
di  un  versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo)
ed  indirizzata  al  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione -
Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3,
via Caraci, 36 - 00157 Roma.
  3.  Le  imprese  che  non  sono  mai  state  registrate  al sistema
informativo  della  Kapsch  e quelle che nel corso dell'anno 2000 non
hanno  ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti oppure non sono state
autorizzate  ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio,
devono  presentare,  contestualmente  alla  richiesta di cui al comma
precedente,  una  domanda per ottenere i certificati di registrazione
necessari  per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli
secondo le modalita' indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000
del  Ministero  dei  trasporti  -  Dipartimento trasporti terrestri -
Unita' di gestione autotrasporto persone e cose (APC).
  4.  Le imprese che presentano domanda ai sensi del precedente comma
2  verranno autorizzate ad accedere al fondo nazionale ecopunti conto
proprio sino al 31 dicembre 2001.