Art. 5. Autotrasporto di merci in conto proprio 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda, in qualunque periodo dell'anno, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto. 2. La domanda di cui al comma precedente deve essere formulata secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. 3. Le imprese che non sono mai state registrate al sistema informativo della Kapsch e quelle che nel corso dell'anno 2000 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti oppure non sono state autorizzate ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio, devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al comma precedente, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli secondo le modalita' indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto persone e cose (APC). 4. Le imprese che presentano domanda ai sensi del precedente comma 2 verranno autorizzate ad accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio sino al 31 dicembre 2001.