Art. 6.
                    Certificati di registrazione
  1.  Le  domande  per  il  rilascio dei certificati di registrazione
necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che
effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
devono essere formulate secondo le modalita' indicate nella circolare
n.  11  del  15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento
trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto persone e cose
(APC).
  2.  La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli
in  propria  disponibilita'  da  parte  delle  imprese che effettuano
trasporto  di merci in conto proprio ed in conto terzi, e' possibile,
unicamente  per  veicoli  che  abbiano un cop-dokument che attesta un
consumo,  per  ogni  transito attraverso il territorio austriaco, non
superiore a sei ecopunti.
  3. La  registrazione  di  veicoli  il  cui  cop-dokument attesta un
consumo  di  ecopunti pari a sette e' condizionata alla cancellazione
dal   sistema   informativo   di   un   numero  pari  di  veicoli  in
disponibilita'  alla  stessa  impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.
  4. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che
per  il primo quadrimestre dell'anno 2001 hanno ottenuto una quota di
ecopunti  non  superiore a 250, possono essere titolari di un massimo
di tre certificati di registrazione.
  5.  E'  consentita,  per  le  imprese  di  cui al comma precedente,
nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
veicoli  con  cop-dokument  non  superiore  a  sette ecopunti, previa
cancellazione  dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli
in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.
  6.  Vengono  cancellati  d'ufficio  i  certificati di registrazione
relativi  a  veicoli  sui  quali  non  viene o non e' stata applicata
l'ecopiastrina entro due mesi dalla loro emissione.
  7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al
sistema  informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione,
non  sono  piu'  nella disponibilita' dell'impresa che li ha ottenuti
oppure che sono relativi a targhe cessate.
  8.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,
secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata
all'impresa interessata.