Art. 6. Certificati di registrazione 1. Le domande per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco devono essere formulate secondo le modalita' indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto persone e cose (APC). 2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilita' da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, e' possibile, unicamente per veicoli che abbiano un cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a sei ecopunti. 3. La registrazione di veicoli il cui cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a sette e' condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati. 4. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che per il primo quadrimestre dell'anno 2001 hanno ottenuto una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione. 5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con cop-dokument non superiore a sette ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati. 6. Vengono cancellati d'ufficio i certificati di registrazione relativi a veicoli sui quali non viene o non e' stata applicata l'ecopiastrina entro due mesi dalla loro emissione. 7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate. 8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata all'impresa interessata.