Art. 7.
                             Infrazioni
  1.  Reiterati  transiti  effettuati  senza  versamento  di ecopunti
costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione
dell'autotrasporto    internazionale    di    merci    che   comporta
l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art.  7  del  decreto
ministeriale  22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare
anche  il  ritiro  di  tutte  o  di una parte delle copie certificate
conformi  della  licenza  comunitaria in possesso dell'impresa che ha
effettuato i transiti irregolari.