Art. 9. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e, pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno respinte ed archiviate. 2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 20 novembre 2000 Il direttore: Ricozzi