Art. 9.
  1. Ai   sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale
18 aprile  1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del
Dipartimento  trasporti  terrestri,  le domande devono essere redatte
nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e, pertanto, le
domande  presentate  senza utilizzare gli appositi schemi allegati al
presente decreto, verranno respinte ed archiviate.
  2. Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili  dal
momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 20 novembre 2000
                                                Il direttore: Ricozzi