Art. 4.
  1. Il  restante 30% della spesa autorizzata dall'art. 3 della legge
21 dicembre   1999,  n.  513,  sara'  attribuito,  secondo  accertate
esigenze  volte  al raggiungimento dei fini istituzionali, agli enti,
istituti  e  fondazioni di cui alla tabella A della legge 28 dicembre
1995,  n. 549, ivi compresi quelli di cui alla legge 17 ottobre 1996,
n. 534.
  Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli  adempimenti  di  competenza  e  sara',  quindi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
     Roma, 25 ottobre 2000
                                                Il Ministro: Melandri
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2000
Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 101