Art. 4. 1. Il restante 30% della spesa autorizzata dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, sara' attribuito, secondo accertate esigenze volte al raggiungimento dei fini istituzionali, agli enti, istituti e fondazioni di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ivi compresi quelli di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara', quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2000 Il Ministro: Melandri Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2000 Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 101