Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 4 aprile 2000 al 3 ottobre
2000,  unita'  di Cava di Voltaggio (Alessandria) per un massimo di 4
unita'  lavorative, stabilimento e ufficio vendite Alessandria per un
massimo di 38 unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  27 aprile 2000 con decorrenza 4
aprile 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi