Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 4 aprile 2000 al 3 ottobre 2000, unita' di Cava di Voltaggio (Alessandria) per un massimo di 4 unita' lavorative, stabilimento e ufficio vendite Alessandria per un massimo di 38 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 2000 con decorrenza 4 aprile 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2000 Il direttore generale: Daddi