Art. 3.
                Criteri di priorita' degli interventi
  1.   Fermo  restando  quanto  stabilito  in  materia  di  priorita'
dall'art.  5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
459  del  18 novembre 1998, l'ordine di priorita' degli interventi di
risanamento e' stabilito dal valore numerico dell'indice di priorita'
P,  la  cui  procedura  di  calcolo  e'  indicata nell'allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Per  le infrastrutture di interesse nazionale o di piu' regioni
saranno stabiliti ordini di priorita' anche a livello regionale sulla
base  delle determinazioni della Conferenza unificata di cui all'art.
5.
  3.  La  regione  o  l'autorita'  da  esse  indicata puo' stabilire,
d'intesa  con  i  comuni  interessati,  un  ordine di priorita' degli
interventi che prescinda dall'indice di priorita' di cui al comma 1.
  4.  Nel  caso di piu' gestori concorrenti al superamento dei limiti
previsti  nella  zona  da  risanare, i gestori medesimi provvedono di
norma  all'esecuzione  congiunta  delle  attivita' di risanamento. La
regione,  o  l'autorita'  da  essa  indicata,  in sede di definizione
dell'ordine  di  priorita'  di  cui  al  comma  3,  tiene conto delle
esigenze di esecuzione congiunta degli interventi.