Art. 3. Criteri di priorita' degli interventi 1. Fermo restando quanto stabilito in materia di priorita' dall'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18 novembre 1998, l'ordine di priorita' degli interventi di risanamento e' stabilito dal valore numerico dell'indice di priorita' P, la cui procedura di calcolo e' indicata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per le infrastrutture di interesse nazionale o di piu' regioni saranno stabiliti ordini di priorita' anche a livello regionale sulla base delle determinazioni della Conferenza unificata di cui all'art. 5. 3. La regione o l'autorita' da esse indicata puo' stabilire, d'intesa con i comuni interessati, un ordine di priorita' degli interventi che prescinda dall'indice di priorita' di cui al comma 1. 4. Nel caso di piu' gestori concorrenti al superamento dei limiti previsti nella zona da risanare, i gestori medesimi provvedono di norma all'esecuzione congiunta delle attivita' di risanamento. La regione, o l'autorita' da essa indicata, in sede di definizione dell'ordine di priorita' di cui al comma 3, tiene conto delle esigenze di esecuzione congiunta degli interventi.