Art. 4.
               Obiettivi dell'attivita' di risanamento
  1.  Le  attivita'  di risanamento devono conseguire il rispetto dei
valori  limite del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto,
stabiliti  dai  regolamenti  di  esecuzione  di cui all'art. 11 della
legge  26 ottobre 1995, n. 447, di quanto disposto dall'art. 3, comma
2,  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre
1997,  nonche' dall'art. 15, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n.
447.
  2.  Il  rumore immesso nell'area in cui si sovrappongono piu' fasce
di  pertinenza,  non deve superare complessivamente il maggiore fra i
valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture.
  3.  L'attivita'  di  risanamento  e'  svolta  dai  soggetti  di cui
all'art.  1,  comma 1, relativamente alle infrastrutture concorrenti,
che  partecipano  all'intervento  di risanamento, secondo il criterio
riportato in allegato 4 che costituisce parte integrante del presente
decreto,  oppure  attraverso  un  accordo fra i medesimi soggetti, le
regioni   e   le   province   autonome,   i   comuni  e  le  province
territorialmente competenti.