Art. 5.
                  Oneri e modalita' di risanamento
  1.  Gli oneri derivanti dall'attivita' di risanamento sono a carico
delle   societa'  e  degli  enti  gestori  delle  infrastrutture  dei
trasporti   che  vi  provvedono  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata,
approva i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o
di  piu'  regioni  e provvede, ugualmente di intesa con la Conferenza
unificata,  alla  ripartizione  degli accantonamenti e degli oneri su
base  regionale,  tenuto  conto  delle  priorita'  valutate  ai sensi
dell'art.  3,  comma  1,  dei costi dei risanamenti previsti per ogni
regione e del costo complessivo a livello nazionale.
  3.   Gli   interventi   strutturali  finalizzati  all'attivita'  di
risanamento  devono  essere  effettuati  secondo la seguente scala di
priorita':
    a) direttamente sulla sorgente rumorosa;
    b) lungo  la  via  di  propagazione  del rumore dalla sorgente al
ricettore;
    c) direttamente sul ricettore.
  4.  Gli  interventi  di  cui alla lettera c) sono adottati qualora,
mediante le tipologie di intervento di cui ai punti a) e b) del comma
2,  non  sia  tecnicamente  conseguibile il raggiungimento dei valori
limite   di  immissione,  oppure  qualora  lo  impongano  valutazioni
tecniche, economiche o di carattere ambientale.