IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteriper  la  concessione  del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  Maglieria  Francoise di Zuccotti
Franca,  inoltrata  presso  il  competente  ufficio  della  direzione
generale  della  previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo
dello  stesso, in data 4 ottobre 2000, che unitamente al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  20 luglio  2000
stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 31 agosto
2000,  la  riduzione  massima  dell'  orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  - come  previsto  dal contratto collettivo nazionale del
settore  industria tessile applicato - a 20 ore medie settimanali nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a 18 unita' su un
organico complessivo di 26 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 31 agosto 2000 al 30 agosto
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella   misura   prevista  dall'art  6,  comma  3  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
Maglieria  Francoise  di Zuccotti Franca, con sede in Senna Lodigiana
(Lodi)  e  unita'  di  Senna  Lodigiana  (Lodi), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie  settimanli nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di
26 unita'.