Art. 2.
Comunicazione mediante consegna di un elenco
1. La comunicazione e' effettuata mediante consegna agli uffici di
cui ai successivi commi di un elenco delle schede, anche elaborato
per mezzo di sistemi automatizzati (tabulato), contenente cognome,
nome, data e luogo di nascita, residenza (citta' o Stato estero)
delle persone alloggiate, nonche' denominazione e sede della
struttura ricettiva e data del giorno cui la comunicazione si
riferisce.
2. La comunicazione giornaliera e' effettuata al questore della
provincia anche per il tramite del commissariato di pubblica
sicurezza territorialmente competente.
3. Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia
sede ne' di questura ne' di commissariato di pubblica sicurezza e' in
facolta' dei gestori effettuare la comunicazione giornaliera di cui
al precedente comma presso i reparti minori dell'Arma dei
carabinieri, che provvederanno a trasmettere gli atti acquisiti, nel
piu' breve tempo possibile, alla questura territorialmente
competente. Per le strutture ricettive ubicate in localita' che non
siano sede ne' di questura, ne' di commissariato, ne' di reparti
minori dell'Arma dei carabinieri, la comunicazione giornaliera puo'
essere effettuata presso il comune.
4. Il dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il
tabulato ed appone sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a
riscontro dell'avvenuta comunicazione.
5. La questura territorialmente competente curera' il ritiro della
documentazione acquisita dai comuni, anche mediante gli uffici di
polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri.