Art. 3.
Comunicazione con mezzi informatici
1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi
della modalita' di comunicazione mediante trasmissione dei dati con
mezzi informatici devono chiedere il collegamento con la questura
della provincia in cui hanno sede le predette strutture.
Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di
esercizio in corso di validita'. All'atto della presentazione della
domanda dovranno essere richieste alla questura le caratteristiche
tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare.
Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche
tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporra',
a proprie spese, i programmi applicativi che dovranno essere
compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto.
2. Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione
della domanda puo', con provvedimento motivato, differire la data di
attivazione del collegamento richiesto.
3. I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al
comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni
effettuate con le modalita' di cui al presente articolo, la questura
fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione.
4. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non
consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con
ogni mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente
competente.
In tale ipotesi il gestore dovra' provvedere ad effettuare la
comunicazione giornaliera secondo le modalita' individuate, al
precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.