IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

    Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente
"Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";
    Visto  l'articolo  1  del  citato decreto legislativo 23 febbraio
2000,  n.  38,  che  ha individuato, a decorrere dal 1o gennaio 2000,
nell'ambito  della  gestione  industria  di cui al titolo I del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, ai fini tariffari, quattro gestioni separate;
    Visto  l'articolo  3  del  citato decreto legislativo 23 febbraio
2000,  n. 38, che, tra l'altro, prevede l'emanazione, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie
di  cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo e le relative
modalita'    di    applicazione,    tenendo    conto   dell'andamento
infortunistico  aziendale  e  dell'attuazione  delle  norme di cui al
decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premio;
    Visto  in  particolare  il  comma  3, dell'articolo 3 citato, che
prevede  che  ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni
in  essa  comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al
relativo  rischio  medio  nazionale  in  modo  da  includere  l'onere
finanziario  di  cui  all'articolo  39,  comma  2,  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;
    Visto,  altresi',  l'articolo 4  del predetto decreto legislativo
23 febbraio  2000,  n. 38, concernente l'assicurazione dei lavoratori
dell'area dirigenziale, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce
che  vengano individuati, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro del
bilancio  e  della  programmazione economica, i riferimenti tariffari
per  la classificazione delle lavorazioni svolte da detti lavoratori,
fermo  restando  quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
    Ritenuto di dover prevedere nell'ambito di ciascuna delle tariffe
dei   premi   i   riferimenti   tariffari  dei  lavoratori  dell'area
dirigenziale;
    Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del
20 luglio  2000,  n.  414,  concernente  "Nuove tariffe dei premi per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali e le relative modalita' di applicazione";
    Vista  la  delibera  n.  35  del 7 novembre 2000 adottata, in via
d'urgenza,  dal Presidente dell'INAIL, di modifica della delibera del
Consiglio di amministrazione, sulla base delle osservazioni formulate
dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale con nota n.
12/PS/131003/DL38/2000(A37) del 4 ottobre 2000;
    Vista  la  delibera n. 646 del 16 novembre 2000, del Consiglio di
amministrazione  dell'INAIL,  di  ratifica  della  delibera n. 35 del
7 novembre 2000 adottata, in via d'urgenza dal Presidente dell'INAIL;

                              Decreta:
                               Art. 1.

    Sono  approvate,  nel  testo  annesso  al presente decreto di cui
formano  parte  integrante,  le tariffe dei premi per l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le malattie professionali e le
modalita' di applicazione, relative alle seguenti gestioni:
      a)  industria,  per  le  attivita': manifatturiere, estrattive,
impiantistiche;  di  produzione  e distribuzione dell'energia, gas ed
acqua;  dell'edilizia  dei  trasporti  e  comunicazioni; della pesca;
dello spettacolo; per le relative attivita' ausiliarie;
      b)  artigianato,  per  le  attivita' di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
      c)  terziario,  per  le  attivita':  commerciali,  ivi comprese
quelle  turistiche;  di produzione, intermediazione e prestazione dei
servizi   anche   finanziari;   per  le  attivita'  professionali  ed
artistiche: per le relative attivita' ausiliarie;
      d)  altre attivita', per le attivita' non rientranti fra quelle
di  cui  alle  lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli
enti  pubblici,  compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui
all'articolo  49,  comma  1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n.
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