Art. 2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubbica 30 giugno 1965, n. 1124, in ciascuna delle tariffe di cui all'articolo 1 del presente decreto e' individuata nella voce 0725 la classificazione del personale dell'area dirigenziale che per le proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti o che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, effettua accessi in cantieri, opifici e simili, compreso, in ogni caso, l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2000 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000 Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 243