Art. 2.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto
del Presidente della Repubbica 30 giugno 1965, n. 1124, in ciascuna
delle tariffe di cui all'articolo 1 del presente decreto e'
individuata nella voce 0725 la classificazione del personale
dell'area dirigenziale che per le proprie mansioni fa uso, in via non
occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti o che, per lo
svolgimento delle proprie mansioni, effettua accessi in cantieri,
opifici e simili, compreso, in ogni caso, l'eventuale uso diretto di
macchine da ufficio.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2000
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 243