Art. 2.

    Fermo  restando  quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto
del  Presidente  della Repubbica 30 giugno 1965, n. 1124, in ciascuna
delle   tariffe   di  cui  all'articolo 1  del  presente  decreto  e'
individuata   nella   voce  0725  la  classificazione  del  personale
dell'area dirigenziale che per le proprie mansioni fa uso, in via non
occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti o che, per lo
svolgimento  delle  proprie  mansioni,  effettua accessi in cantieri,
opifici  e simili, compreso, in ogni caso, l'eventuale uso diretto di
macchine da ufficio.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 12 dicembre 2000


                                        Il Ministro del lavoro
                                      e della previdenza sociale
                                                 Salvi



Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
               Visco

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 243