IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10; VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000); VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi delle lauree universitarie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000); VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 28 luglio 2000; VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nelle adunanze del 13 e 14 luglio 2000; VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 12 ottobre 2000 e l'11 ottobre 2000; CONSIDERATO che con la dichiarazione solennemente sottoscritta a Bologna il 19 giugno 1999 dall'Italia e da altri ventotto Paesi si e' convenuto di adottare: a) "un sistema di titoli di semplice leggibilita' e comparabilita' al fine di favorire la immediata idoneita' all'impiego dei cittadini europei e la competitivita' internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore"; b) "un sistema fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e secondo livello" in sequenzialita' tra di loro; CONSIDERATO che tra le classi dei corsi di laurea specialistica, di cui agli allegati, sono ricompresi i corsi di laurea specialistica in farmacia (classe n. 14/S), in medicina e chirurgia (classe n. 46/S), in medicina veterinaria (classe n. 47/S), in odontoiatria e protesi dentaria (classe n. 52/S), regolati da direttive dell'Unione Europea, che non prevedono per tali corsi titoli universitari di primo livello; CONSIDERATA la necessita' di dare piena ed integrale attuazione all'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la liberta' di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un piu' proficuo rapporto con la societa' ed il sistema produttivo; RITENUTO di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole; RITENUTO, in conformita' a tale indirizzo, di procedere ad una redazione del testo dell'articolato secondo criteri di omogeneita' rispetto all'articolato del decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie; RITENUTO di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura dei singoli allegati le proposte formulate dal CUN, in considerazione del carattere tecnico dell'organo, del grado di elevata specializzazione dei titoli di studio e della organicita' del parere offerto; RITENUTO di non accogliere la proposta del CUN sulle classi delle lauree specialistiche in storia, non sostenuta in modo condizionante da entrambe le competenti commissioni parlamentari, la quale prospetta una bipartizione della materia storica in una classe di storia antica e in una classe di storia medievale, moderna e contemporanea, non corrispondente all'attuale orientamento internazionale verso la specializzazione della ricerca storica; RITENUTO, nei limiti consentiti dalle esigenze poste dalla natura dei saperi, di accogliere la segnalazione del CNSU in ordine alla necessita' di realizzare una maggiore armonizzazione della misura dei crediti riferibili alla prova finale; RITENUTO che tra le finalizzazioni professionali sia opportuno non menzionare l'attivita' di docenza, ne' i riferimenti agli ordinamenti professionali, dovendo essere le relative materie definite in altra sede; RITENUTO che ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e degli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5 del sopra citato decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativa alla previsione da parte dei regolamenti didattici di ateneo di eventuali integrazioni dei curricula, non puo' comunque prescindere dalla specifica disciplina recata in materia dai regolamenti didattici dei corsi di studio. DECRETA Art. 1 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 104. 2. Le universita' procedono all'istituzione dei corsi di laurea specialistica individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale. 3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono redatti in conformita' alle disposizioni del citato decreto ministeriale e del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.