IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

   VISTO  l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni e integrazioni;
   VISTO  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10;
   VISTI  il  decreto  ministeriale  23  dicembre 1999 concernente la
rideterminazione  dei  settori  scientifico-disciplinari  (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del  5 gennaio 2000), e successiva
rettifica  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio
2000),  nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la
rideterminazione       e       l'aggiornamento       dei      settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000);
   VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione
delle  classi  delle  lauree universitarie (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000);
   VISTO  il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso
nell'adunanza del 28 luglio 2000;
   VISTO   il   parere   del   Consiglio   Nazionale  degli  Studenti
Universitari (CNSU), reso nelle adunanze del 13 e 14 luglio 2000;
   VISTI  i  pareri della VII Commissione permanente del Senato della
Repubblica  e  della  VII  Commissione  permanente  della  Camera dei
deputati,  resi  rispettivamente  il  12  ottobre 2000 e l'11 ottobre
2000;
   CONSIDERATO  che  con la dichiarazione solennemente sottoscritta a
Bologna il 19 giugno 1999 dall'Italia e da altri ventotto Paesi si e'
convenuto di adottare:
   a) "un sistema di titoli di semplice leggibilita' e comparabilita'
al  fine di favorire la immediata idoneita' all'impiego dei cittadini
europei  e  la  competitivita'  internazionale  del  sistema  europeo
dell'istruzione superiore";
   b) "un sistema fondato su due cicli principali, rispettivamente di
primo e secondo livello" in sequenzialita' tra di loro;
   CONSIDERATO  che  tra le classi dei corsi di laurea specialistica,
di cui agli allegati, sono ricompresi i corsi di laurea specialistica
in  farmacia  (classe  n.  14/S),  in medicina e chirurgia (classe n.
46/S),  in  medicina  veterinaria (classe n. 47/S), in odontoiatria e
protesi  dentaria (classe n. 52/S), regolati da direttive dell'Unione
Europea,  che  non  prevedono  per  tali corsi titoli universitari di
primo livello;
   CONSIDERATA  la  necessita'  di dare piena ed integrale attuazione
all'articolo  33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la
liberta'  di  definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche
per  assicurare  un  piu'  proficuo  rapporto  con  la societa' ed il
sistema produttivo;
   RITENUTO  di  accogliere  le  sole  condizioni concordemente poste
dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;
   RITENUTO,  in  conformita'  a  tale indirizzo, di procedere ad una
redazione  del  testo  dell'articolato secondo criteri di omogeneita'
rispetto  all'articolato  del  decreto  ministeriale  4  agosto 2000,
recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie;
   RITENUTO  di  assumere,  in  via  di principio, a fondamento della
stesura  dei  singoli  allegati  le  proposte  formulate  dal CUN, in
considerazione  del  carattere  tecnico  dell'organo,  del  grado  di
elevata specializzazione dei titoli di studio e della organicita' del
parere offerto;
   RITENUTO  di non accogliere la proposta del CUN sulle classi delle
lauree  specialistiche in storia, non sostenuta in modo condizionante
da   entrambe   le  competenti  commissioni  parlamentari,  la  quale
prospetta  una  bipartizione  della  materia storica in una classe di
storia  antica  e  in  una  classe  di  storia  medievale,  moderna e
contemporanea,    non    corrispondente    all'attuale   orientamento
internazionale verso la specializzazione della ricerca storica;
   RITENUTO,  nei limiti consentiti dalle esigenze poste dalla natura
dei  saperi,  di  accogliere  la segnalazione del CNSU in ordine alla
necessita' di realizzare una maggiore armonizzazione della misura dei
crediti riferibili alla prova finale;
   RITENUTO che tra le finalizzazioni professionali sia opportuno non
menzionare l'attivita' di docenza, ne' i riferimenti agli ordinamenti
professionali,  dovendo  essere le relative materie definite in altra
sede;
   RITENUTO  che  ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge
19  novembre  1990,  n.  341,  e  degli  articoli 11 e 12 del decreto
ministeriale   3   novembre   1999,   n.  509,  l'applicazione  della
disposizione   di   cui  all'articolo  5  del  sopra  citato  decreto
ministeriale  4  agosto  2000,  relativa alla previsione da parte dei
regolamenti   didattici  di  ateneo  di  eventuali  integrazioni  dei
curricula,  non  puo' comunque prescindere dalla specifica disciplina
recata in materia dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

                               DECRETA
                               Art. 1
   1.  Il  presente  decreto  definisce, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto  ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di
laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 104.
   2.  Le  universita'  procedono all'istituzione dei corsi di laurea
specialistica   individuando  le  classi  di  appartenenza  ai  sensi
dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
   3.   I   regolamenti   didattici   di  ateneo,  disciplinanti  gli
ordinamenti   didattici   dei   corsi  di  studio,  sono  redatti  in
conformita'  alle  disposizioni del citato decreto ministeriale e del
presente  decreto  entro  18  mesi  dalla  data  di  pubblicazione di
quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.