IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10;
VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva
rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio
2000), nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la
rideterminazione e l'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000);
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000);
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso
nell'adunanza del 28 luglio 2000;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari (CNSU), reso nelle adunanze del 13 e 14 luglio 2000;
VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della
Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei
deputati, resi rispettivamente il 12 ottobre 2000 e l'11 ottobre
2000;
CONSIDERATO che con la dichiarazione solennemente sottoscritta a
Bologna il 19 giugno 1999 dall'Italia e da altri ventotto Paesi si e'
convenuto di adottare:
a) "un sistema di titoli di semplice leggibilita' e comparabilita'
al fine di favorire la immediata idoneita' all'impiego dei cittadini
europei e la competitivita' internazionale del sistema europeo
dell'istruzione superiore";
b) "un sistema fondato su due cicli principali, rispettivamente di
primo e secondo livello" in sequenzialita' tra di loro;
CONSIDERATO che tra le classi dei corsi di laurea specialistica,
di cui agli allegati, sono ricompresi i corsi di laurea specialistica
in farmacia (classe n. 14/S), in medicina e chirurgia (classe n.
46/S), in medicina veterinaria (classe n. 47/S), in odontoiatria e
protesi dentaria (classe n. 52/S), regolati da direttive dell'Unione
Europea, che non prevedono per tali corsi titoli universitari di
primo livello;
CONSIDERATA la necessita' di dare piena ed integrale attuazione
all'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la
liberta' di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche
per assicurare un piu' proficuo rapporto con la societa' ed il
sistema produttivo;
RITENUTO di accogliere le sole condizioni concordemente poste
dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;
RITENUTO, in conformita' a tale indirizzo, di procedere ad una
redazione del testo dell'articolato secondo criteri di omogeneita'
rispetto all'articolato del decreto ministeriale 4 agosto 2000,
recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie;
RITENUTO di assumere, in via di principio, a fondamento della
stesura dei singoli allegati le proposte formulate dal CUN, in
considerazione del carattere tecnico dell'organo, del grado di
elevata specializzazione dei titoli di studio e della organicita' del
parere offerto;
RITENUTO di non accogliere la proposta del CUN sulle classi delle
lauree specialistiche in storia, non sostenuta in modo condizionante
da entrambe le competenti commissioni parlamentari, la quale
prospetta una bipartizione della materia storica in una classe di
storia antica e in una classe di storia medievale, moderna e
contemporanea, non corrispondente all'attuale orientamento
internazionale verso la specializzazione della ricerca storica;
RITENUTO, nei limiti consentiti dalle esigenze poste dalla natura
dei saperi, di accogliere la segnalazione del CNSU in ordine alla
necessita' di realizzare una maggiore armonizzazione della misura dei
crediti riferibili alla prova finale;
RITENUTO che tra le finalizzazioni professionali sia opportuno non
menzionare l'attivita' di docenza, ne' i riferimenti agli ordinamenti
professionali, dovendo essere le relative materie definite in altra
sede;
RITENUTO che ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, e degli articoli 11 e 12 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 5 del sopra citato decreto
ministeriale 4 agosto 2000, relativa alla previsione da parte dei
regolamenti didattici di ateneo di eventuali integrazioni dei
curricula, non puo' comunque prescindere dalla specifica disciplina
recata in materia dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
DECRETA
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di
laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 104.
2. Le universita' procedono all'istituzione dei corsi di laurea
specialistica individuando le classi di appartenenza ai sensi
dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli
ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono redatti in
conformita' alle disposizioni del citato decreto ministeriale e del
presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di
quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.