Art. 3
   1.   Le   competenti  strutture  didattiche  determinano,  con  il
regolamento   didattico   del   corso   di   studio,  l'elenco  degli
insegnamenti  e  delle  altre attivita' formative di cui all'articolo
12,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  3  novembre 1999, n. 509,
secondo  criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi
specifici del corso.
   2.  I  regolamenti  didattici di ateneo determinano i casi in cui,
per  i  corsi  di  laurea specialistica delle classi linguistiche, la
tesi e' redatta in lingua straniera.