Art. 4
   1.  Per ogni corso di laurea specialistica i regolamenti didattici
di  ateneo  determinano  i  crediti  assegnati  a  ciascuna attivita'
formativa,  indicando,  limitatamente a quelle previste nelle lettere
a),  b),  c)  dell'articolo  10,  comma 1, del decreto ministeriale 3
novembre    1999,    n.    509,    il    settore    o    i    settori
scientifico-disciplinari   di   riferimento   e  il  relativo  ambito
disciplinare, in conformita' agli allegati al presente decreto.
   2.  I  regolamenti  didattici  di ateneo stabiliscono il numero di
crediti da assegnare a settori scientifico-disciplinari ricompresi in
ambiti  disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato
nell'allegato.
   3. Limitatamente alle attivita' formative caratterizzanti, qualora
negli  allegati  siano  indicati  piu' di tre ambiti disciplinari per
ciascuno  dei  quali  non  sia stato specificato il numero minimo dei
relativi  crediti,  i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun  corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti
ad  almeno tre ambiti, funzionali alla specificita' del corso stesso,
ai  quali  riservare  un  numero  adeguato  di crediti. I regolamenti
didattici  possono  disporre  l'impiego,  tra  le  attivita' affini o
integrative,    degli   ambiti   disciplinari   caratterizzanti   non
utilizzati,  assicurando  comunque  il rispetto dei criteri di cui al
predetto articolo 10, comma 1, lettera c).