Art. 7
   1.  Le universita' rilasciano i titoli di laurea specialistica con
la  denominazione  della classe di appartenenza e del corso di laurea
specialistica,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 1, lettera b), del
decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n. 509, assicurando che la
denominazione  di  quest'ultimo  corrisponda agli obiettivi formativi
specifici del corso stesso.
   2.  I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di
studio  non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei
relativi  titoli  che  facciano  riferimento  a curricula, indirizzi,
orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.