Art. 8 1. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea specialistica di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le universita' valutano in termini di crediti formativi universitari le attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 novembre 2000 IL MINISTRO: ZECCHINO Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 168