Art. 3.

                  (Norme di delega sulla procedura
                            concorsuale)

  1.  Entro  il  termine  di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta
dei  Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con il Ministro degli affari esteri, uno o piu' decreti
legislativi  diretti  all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla
limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, di
seguito denominata "Convenzione", come modificata dal Protocollo.
  2.  La  delega  di  cui al comma 1 e' esercitata, nell'ambito della
disciplina   delle  procedure  concorsuali  vigenti  nell'ordinamento
italiano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  garantire  la  par  condicio  dei  creditori, il rispetto del
contraddittorio e la celerita' della procedura;
    b)  attribuire  la  priorita',  come  consentito dall'articolo 6,
paragrafo  3,  della  Convenzione,  ai crediti per danni causati alle
opere  portuali, ai bacini ed alle vie navigabili sugli altri crediti
menzionati al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo 6;
    c)  prevedere  l'obbligo della preliminare costituzione del fondo
di  limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della
limitazione;
    d)   disporre   l'applicazione   della   nuova   normativa  sulla
limitazione   della   responsabilita'  per  crediti  marittimi,  come
previsto  dall'articolo  15 della Convenzione, in tutti i casi in cui
una  delle  persone  aventi il diritto di limitare la responsabilita'
presenta  un'istanza  di  limitazione  dinanzi  ad  un  giudice della
Repubblica,  ovvero  presenta  istanza di revoca del sequestro di una
nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;
    e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:
      1)  le  modalita'  della  preventiva  costituzione del fondo di
limitazione  al  fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e
la   possibilita'  di  presentazione  della  relativa  domanda  anche
anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;
      2)  l'indicazione  del  giudice  competente per la procedura di
limitazione;
      3) il contenuto della sentenza di apertura;
      4) la formazione e verifica dello stato passivo;
      5) la disciplina delle opposizioni;
      6) la distribuzione del fondo;
    f)  disporre  l'  abrogazione  espressa  delle norme contrarie ed
incompatibili.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  previsti  dal  presente
articolo  sono  trasmessi  alle  Camere  ai fini dell'espressione dei
pareri   da  parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia,  che  sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data
di  trasmissione,  decorso  il  quale i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni  antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta
giorni.