IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per fare fronte alle crescenti criticita' del sistema di
approvvigionamento di energia  elettrica  e  all'inadeguatezza  degli
attuali  strumenti  per  la  gestione  in  sicurezza  del  fabbisogno
elettrico sul territorio delle isole maggiori, e,  nelle  more  della
realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il  continente,
nonche' del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e
il continente, di potenziare le  infrastrutture  di  interconnessione
con l'estero nella forma di "interconnector"; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Garanzia di sicurezza del sistema  elettrico  nazionale  nelle  isole
                              maggiori 
 
  1. E' istituito per  il  triennio  2010,  2011  e  2012,  un  nuovo
servizio per la sicurezza,  esclusivamente  reso  sul  territorio  di
Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita',
affidabilita' e continuita', la possibilita' di  ridurre  la  domanda
elettrica  nelle  citate  isole,  in  ottemperanza  alle   istruzioni
impartite dalla societa' Terna S.p.a. in ragione  delle  esigenze  di
gestione del sistema elettrico nazionale. 
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  con  propri
provvedimenti, sentito il  Ministero  dello  sviluppo  economico  che
agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni
del servizio di cui al comma 1 sulla base  dei  seguenti  principi  e
criteri: 
    a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con
potenza disponibile alla riduzione istantanea non  inferiore  ad  una
soglia standard  per  sito  di  consumo  che  consenta  la  riduzione
istantanea  ed  efficace  del  carico   con   parametri   minimi   di
disponibilita', affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali
soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale; 
    b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo
di fornire il  servizio  per  l'intero  periodo  triennale,  pena  la
corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di
mancato adempimento dell'obbligo qualora  l'inadempimento  intervenga
nei primi  15  mesi  di  prestazione  del  servizio  e  comunque  non
superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c); 
    c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore  al  doppio  del
prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 15 dicembre
2006, n.  289/06,  previsto  per  il  servizio  di  interrompibilita'
istantanea; 
    d)   le   quantita'   massime   richieste    tramite    procedura
concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW
in Sardegna. 
  3. La prestazione del servizio  di  cui  al  presente  articolo  e'
incompatibile con la prestazione dei servizi di  interrompibilita'  e
con ogni altra prestazione che possa impedire  il  pieno  adempimento
del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei
relativi  obblighi  e  diritti  a  qualsiasi  titolo  precedentemente
assunti inconciliabili con la presente disposizione; i  soggetti  che
prestano  il  servizio  di  cui  al  presente  articolo  non  possono
avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6,  della  legge
23 luglio 2009, n. 99.