Art. 2


Estensione della capacita'  di  interconnessione  di cui all'articolo
                   32, legge 23 luglio 2009, n. 99

  1.  Entro  quaranta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  Terna  S.p.a.  determina  il possibile incremento
della  capacita' di interconnessione con l'estero di cui all'articolo
32,  comma  1,  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in  ragione
dell'aumento  della  potenza  disponibile  a riduzione istantanea del
proprio  prelievo  dalla  rete  da  parte  dei  clienti  finali. Tale
incremento e' comunque non superiore a 500 MW.
  2.  Terna,  entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui
al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e
5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente
agli  interconnector  che  realizzano  l'incremento  di  capacita' di
interconnessione   di   cui   al  comma  1,  nonche'  alle  quote  di
interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure
gia'  esperite  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto
anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.
  3.  Le  procedure  di  cui  al  comma  2  prevedono un'assegnazione
prioritaria  ai  soggetti  che  assumano impegni vincolanti a rendere
disponibili,   entro  il  31  marzo  2011,  risorse  incrementali  di
riduzione   istantanea  del  proprio  prelievo  dalla  rete,  secondo
parametri  fissati  da  Terna  S.p.a.  e  sulla  base  dei  criteri e
modalita' definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai
sensi  dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
nei   limiti  dell'incremento  della  capacita'  di  interconnessione
associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza
pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che
assumono   tali   impegni,   Terna   S.p.a.   fissa  i  requisiti  di
partecipazione  alle  procedure  concorsuali e di assegnazione di cui
all'articolo  32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo
conto  delle  modificazioni  dei prelievi e delle potenze disponibili
associate a dette risorse incrementali.
  4.  L'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie
deliberazioni  assunte  ai  sensi  dei  commi 6 e 7 dell'articolo 32,
della  legge  23 luglio 2009, n. 99, in conformita' alle disposizioni
del presente articolo.