Art. 3


           Interventi urgenti sul contenimento delle spese
                            nelle regioni

  1.  Ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica e per il
contenimento  della  spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal
primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata
in  vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti
e  delle  utilita', comunque denominati, ivi compresi l'indennita' di
funzione,  l'indennita'  di  carica,  la diaria, il rimborso spese, a
qualunque  titolo  percepiti  dai consiglieri regionali in virtu' del
loro  mandato,  in  modo  tale  che non eccedano complessivamente, in
alcun caso, l'indennita' spettante ai membri del Parlamento.