Art. 3 Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, ivi compresi l'indennita' di funzione, l'indennita' di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtu' del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennita' spettante ai membri del Parlamento.