Art. 4


         Disposizioni per la funzionalita' degli enti locali

  1.  Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali  e  della  verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio  sono  confermate,  per  l'anno 2010, le disposizioni di cui
all'articolo  1,  comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
  2.  Per  l'anno  2010  i  trasferimenti  erariali in favore di ogni
singolo  ente  sono  determinati  in  base  alle  disposizioni recate
dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189,  ed  alle  modifiche  delle  dotazioni dei fondi successivamente
intervenute.
  3.  Sono  prorogate  per  l'anno 2010 le disposizioni in materia di
compartecipazione  provinciale  al  gettito  dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  confermate  per  l'anno 2009 dall'articolo
2-quater,  comma  3,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  4.  All'articolo  2  della  legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 23 e' inserito il seguente:
    "23-bis.  Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul
fondo  ordinario  di  cui  all'articolo  34, comma 1, lettera a), del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  il  Ministero
dell'interno  attribuisce,  in  favore  di  province  e  comuni, fino
all'importo  di  30 milioni di euro annui, contributi per incentivare
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata
di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai
comuni  e  alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli
indennizzi   correlati   strettamente   alle   estinzioni  anticipate
effettuate   negli  anni  2010,  2011,  2012  e  sulla  base  di  una
certificazione  le  cui  modalita'  sono  stabilite  con  decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del
complessivo   importo   di   90  milioni  di  euro  per  il  triennio
2010-2012.".
  5.  Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis
della  legge  23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, e'
adottato  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  6.  All'articolo  2,  comma  194,  primo  periodo,  della  legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "in favore del comune di Roma" sono
soppresse.
  7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  le  parole: "comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi
di  cui al comma 189" sono sostituite dalle seguenti: "comune di Roma
e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e successive modificazioni,
attraverso  quote  dei  fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i
proventi  realizzati  con  i  trasferimenti  dei  predetti  beni  nei
suddetti limiti";
    b)  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui un sesto
al  comune  di  Roma  e cinque sesti al Commissario straordinario del
Governo".
  8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo periodo le parole: "comune di Roma" sono sostituite
dalle seguenti: "Commissario straordinario del Governo";
    b)  al  primo  periodo le parole: "concorrenza dell'importo" sono
sostituite    dalle   seguenti:   "concorrenza   dei   cinque   sesti
dell'importo"  e  le  parole:  ", quanto a 500 milioni di euro," sono
soppresse;
    c) al secondo periodo, dopo le parole: "Ministero dell'economia e
delle finanze e il" le parole: "comune di Roma" sono sostituite dalle
seguenti: "Commissario straordinario del Governo";
    d)  al secondo periodo le parole da: "subordinatamente" a: "comma
190"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "subordinatamente   al
conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190";
    e) al secondo periodo, dopo le parole: "il 31 dicembre 2010" sono
aggiunte  le  seguenti:  ",  anche  tramite il ricavato della vendita
delle  quote  dei  fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al
Commissario straordinario del Governo".
  9.  Ai  fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge
23  luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo
delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati
nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa
tabella  di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008
dal  Comitato  direttivo  dell'Associazione  nazionale  comuni  isole
minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i
rapporti  con  le  regioni, ai sensi della previgente disciplina, con
riferimento  all'anno  2008  e  nei  limiti  della relativa dotazione
finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.