Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Divieto di discriminazione). - 1. E' vietata qualsiasi
discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con
particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione
dello stato di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche
adottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei
relativi diritti.»;
b) all'articolo 54, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si
applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal
momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore
adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della
comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la
proposta di abbinamento.».
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
aprile 2001, n. 96, S.O., cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 54 (Divieto di licenziamento). - 1. Le
lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino
al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con
lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice,
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto,
e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca
del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa
e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il
divieto di discriminazione di cui all'art. 4 della legge 10
aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva
l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della
cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3,
lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e'
nullo.
6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la
malattia del bambino da parte della lavoratrice o del
lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di
cui all'art. 28, il divieto di licenziamento si applica
anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso
e si estende fino al compimento di un anno di eta' del
bambino. Si applicano le disposizioni del presente
articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa
da euro 1.032 a euro 2.582. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di
licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare. In caso di adozione
internazionale, il divieto opera dal momento della
comunicazione della proposta di incontro con il minore
adottando, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, lettera d),
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a
recarsi all'estero per ricevere la proposta di
abbinamento.».