Art. 2 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
 
  1. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Divieto di discriminazione).  -  1. E'  vietata  qualsiasi
discriminazione  per  ragioni  connesse  al  sesso,  secondo   quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  con
particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole  in  ragione
dello stato di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita',  anche
adottive, ovvero in ragione della titolarita'  e  dell'esercizio  dei
relativi diritti.»; 
    b) all'articolo 54, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  in
caso di adozione e di affidamento. Il  divieto  di  licenziamento  si
applica  fino  ad  un  anno  dall'ingresso  del  minore  nel   nucleo
familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto  opera  dal
momento della comunicazione della proposta di incontro con il  minore
adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d),  della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della
comunicazione  dell'invito  a  recarsi  all'estero  per  ricevere  la
proposta di abbinamento.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,
          vedi note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  54  del  decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26
          aprile  2001,  n.  96,  S.O.,  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  54  (Divieto  di   licenziamento).   -   1.   Le
          lavoratrici non possono essere licenziate  dall'inizio  del
          periodo di  gravidanza  fino  al  termine  dei  periodi  di
          interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino
          al compimento di un anno di eta' del bambino. 
              2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con
          lo  stato  oggettivo  di  gravidanza,  e  la   lavoratrice,
          licenziata nel corso del periodo in cui opera  il  divieto,
          e'  tenuta  a  presentare  al  datore  di   lavoro   idonea
          certificazione dalla quale  risulti  l'esistenza  all'epoca
          del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 
              3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: 
                a)  di  colpa  grave  da  parte  della   lavoratrice,
          costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
          lavoro; 
                b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa
          e' addetta; 
                c) di ultimazione della prestazione per la  quale  la
          lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del  rapporto
          di lavoro per la scadenza del termine; 
                d) di esito negativo  della  prova;  resta  fermo  il
          divieto di discriminazione di cui all'art. 4 della legge 10
          aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. 
              4. Durante il periodo nel quale  opera  il  divieto  di
          licenziamento, la lavoratrice non puo' essere  sospesa  dal
          lavoro,  salvo  il  caso  che   sia   sospesa   l'attivita'
          dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta,  sempreche'
          il  reparto   stesso   abbia   autonomia   funzionale.   La
          lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
          a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della  legge
          23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,  salva
          l'ipotesi di collocamento  in  mobilita'  a  seguito  della
          cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al  comma  3,
          lettera b). 
              5.  Il  licenziamento  intimato  alla  lavoratrice   in
          violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3,  e'
          nullo. 
              6. E' altresi' nullo  il  licenziamento  causato  dalla
          domanda o dalla fruizione del congedo parentale  e  per  la
          malattia del bambino  da  parte  della  lavoratrice  o  del
          lavoratore. 
              7. In caso di fruizione del congedo di  paternita',  di
          cui all'art. 28, il divieto  di  licenziamento  si  applica
          anche al padre lavoratore per la durata del congedo  stesso
          e si estende fino al compimento di  un  anno  di  eta'  del
          bambino.  Si  applicano  le   disposizioni   del   presente
          articolo, commi 3, 4 e 5. 
              8.  L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo e' punita con la sanzione  amministrativa
          da euro 1.032 a euro 2.582. Non e' ammesso il pagamento  in
          misura ridotta  di  cui  all'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche in caso di adozione e di affidamento. Il  divieto  di
          licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso  del
          minore  nel  nucleo  familiare.   In   caso   di   adozione
          internazionale,  il  divieto  opera   dal   momento   della
          comunicazione della proposta  di  incontro  con  il  minore
          adottando, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, lettera  d),
          della  legge  4  maggio  1983,   n.   184,   e   successive
          modificazioni, ovvero  della  comunicazione  dell'invito  a
          recarsi   all'estero   per   ricevere   la   proposta    di
          abbinamento.».