Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 115
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, alinea, la parola: «venticinque» e' sostituita
dalla seguente: «ventisei» e dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine,
la seguente: «f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale di
parita'.»;
b) al comma 5 il quarto periodo e' soppresso.
Note all'art. 3:
― Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2007, n. 177, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Composizione della Commissione). ― 1. La
Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, gia'
istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata:
«Commissione», opera presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari
opportunita' e ha durata di tre anni decorrenti dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Commissione e' composta da ventisei membri:
a) il Ministro per i diritti e le pari opportunita',
di seguito denominato "Ministro", che la presiede;
b) undici componenti scelti nell'ambito delle
associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente
rappresentativi sul piano nazionale;
c) tre donne che si siano particolarmente distinte,
per riconoscimenti e titoli, in attivita' scientifiche,
letterarie, sociali e imprenditoriali;
d) tre rappresentanti regionali designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) quattro personalita' espressive degli organismi
sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche
di genere;
f) tre componenti scelti nell'ambito delle
organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione
femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale di
parita'.
3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 4,
sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
temporaneo impedimento o su delega dello stesso.
4. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 4,
collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla
base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura
gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di
lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando
ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.
5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno.
Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di
voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita'. Almeno
due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione
allargata, con la partecipazione di un rappresentante di
pari opportunita' per ogni regione e provincia autonoma,
anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e
segnalazioni in merito a questioni che rientrano
nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e
delle autonomie locali.
6. Per la partecipazione alle riunioni della
Commissione i componenti non hanno diritto a percepire
alcun compenso o indennita'; ai componenti che abbiano la
sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della
Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente
partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio,
purche' debitamente documentate; parimenti sono rimborsate
le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali
missioni deliberate dalla Commissione.
7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze
alle riunioni non giustificate anche non continuative
superiori a quattro. La decadenza e' dichiarata dal
Ministro.».