Art. 3 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
                               n. 115 
 
  1. All'articolo 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 115, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, alinea, la  parola:  «venticinque»  e'  sostituita
dalla seguente: «ventisei» e dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine,
la seguente: «f-bis) la consigliera o  il  consigliere  nazionale  di
parita'.»; 
    b) al comma 5 il quarto periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 3: 
              ― Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  14  maggio  2007,  n.  115,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2007, n. 177, come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1  (Composizione  della  Commissione).  ―  1.  La
          Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, gia'
          istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo
          11  aprile   2006,   n.   198,   di   seguito   denominata:
          «Commissione», opera presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  per  i   diritti   e   le   pari
          opportunita' e ha durata di tre anni decorrenti dalla  data
          di entrata in vigore del presente regolamento. 
              2. La Commissione e' composta da ventisei membri: 
                a) il Ministro per i diritti e le pari  opportunita',
          di seguito denominato "Ministro", che la presiede; 
                b)  undici  componenti   scelti   nell'ambito   delle
          associazioni  e  dei  movimenti  delle  donne  maggiormente
          rappresentativi sul piano nazionale; 
                c) tre donne che si siano  particolarmente  distinte,
          per riconoscimenti e  titoli,  in  attivita'  scientifiche,
          letterarie, sociali e imprenditoriali; 
                d)  tre  rappresentanti  regionali  designati   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
                e) quattro personalita'  espressive  degli  organismi
          sindacali con peculiare esperienza in materia di  politiche
          di genere; 
                f)   tre   componenti   scelti   nell'ambito    delle
          organizzazioni   imprenditoriali   e   della   cooperazione
          femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
                f-bis) la consigliera o il consigliere  nazionale  di
          parita'. 
              3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi  dell'art.  4,
          sostituisce  il  Presidente  in  caso  di  assenza   o   di
          temporaneo impedimento o su delega dello stesso. 
              4.  Il  Segretario,  nominato  ai  sensi  dell'art.  4,
          collabora con il Presidente e il Vice Presidente  e,  sulla
          base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura
          gli adempimenti ai fini  dell'insediamento  dei  gruppi  di
          lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando
          ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario. 
              5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno.
          Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di
          voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita'. Almeno
          due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione
          allargata, con la partecipazione di  un  rappresentante  di
          pari opportunita' per ogni regione  e  provincia  autonoma,
          anche  al  fine  di  acquisire  osservazioni,  richieste  e
          segnalazioni  in   merito   a   questioni   che   rientrano
          nell'ambito delle competenze del sistema  delle  regioni  e
          delle autonomie locali. 
              6.  Per   la   partecipazione   alle   riunioni   della
          Commissione i componenti  non  hanno  diritto  a  percepire
          alcun compenso o indennita'; ai componenti che  abbiano  la
          sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della
          Commissione, o  del  gruppo  di  lavoro  cui  eventualmente
          partecipino,  vengono  rimborsate  le  spese  di   viaggio,
          purche' debitamente documentate; parimenti sono  rimborsate
          le spese di  viaggio,  vitto  ed  alloggio,  per  eventuali
          missioni deliberate dalla Commissione. 
              7. I componenti decadono dalla Commissione per  assenze
          alle  riunioni  non  giustificate  anche  non  continuative
          superiori  a  quattro.  La  decadenza  e'  dichiarata   dal
          Ministro.».