Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 101
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, sono inserite, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' dalla consigliera o dal consigliere
nazionale di parita'».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2007, n. 167, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Nomina e composizione del Comitato per
l'imprenditoria femminile). - 1. Il Comitato per
l'imprenditoria femminile, gia' istituito ai sensi
dell'art. 21 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, opera presso il Dipartimento per i diritti e le pari
opportunita'.
2. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i diritti
e le pari opportunita', di seguito denominato ''Ministro'',
o da un suo delegato, ed e' composto dai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo
economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'economia e delle finanze, delle politiche per la
famiglia o da loro delegati, da due rappresentanti della
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per i diritti e le
pari opportunita', tra i quali il Ministro designa un Vice
Presidente, da un rappresentante del settore bancario
designato dalle associazioni bancarie italiane di intesa
fra loro nonche' da un rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni operanti a livello nazionale nella
cooperazione, nella piccola industria, nel commercio,
nell'artigianato, nell'agricoltura, nel turismo e nei
servizi, nonche' dalla consigliera o da consigliere
nazionale di parita'.
4. I membri del Comitato operano a titolo gratuito.
5. Per ogni membro effettivo viene nominato un
supplente. Il membro supplente appartiene ad un genere
diverso da quello del membro titolare.
6. Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato
si avvale del personale e delle strutture messe a
disposizione dal Dipartimento per i diritti e le pari
opportunita'; al personale del Dipartimento non spettano
ulteriori compensi per le attivita' prestate per il
Comitato.».