Art. 4 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
                               n. 101 
 
  1. All'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio  2007,  n.  101,  sono  inserite,  in  fine,  le
seguenti parole: «,  nonche'  dalla  consigliera  o  dal  consigliere
nazionale di parita'». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art.  1,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2007, n. 167, come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Nomina  e  composizione  del  Comitato   per
          l'imprenditoria  femminile).   -   1.   Il   Comitato   per
          l'imprenditoria  femminile,   gia'   istituito   ai   sensi
          dell'art. 21 del decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.
          198, opera presso il Dipartimento per i diritti e  le  pari
          opportunita'. 
              2. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla
          data di entrata in vigore del presente regolamento. 
              3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i diritti
          e le pari opportunita', di seguito denominato ''Ministro'',
          o da un suo delegato,  ed  e'  composto  dai  Ministri  del
          lavoro  e  della   previdenza   sociale,   dello   sviluppo
          economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,
          dell'economia e  delle  finanze,  delle  politiche  per  la
          famiglia o da loro delegati, da  due  rappresentanti  della
          Presidenza del Consiglio - Dipartimento per i diritti e  le
          pari opportunita', tra i quali il Ministro designa un  Vice
          Presidente,  da  un  rappresentante  del  settore  bancario
          designato dalle associazioni bancarie  italiane  di  intesa
          fra loro nonche' da un rappresentante  per  ciascuna  delle
          organizzazioni   operanti   a   livello   nazionale   nella
          cooperazione,  nella  piccola  industria,  nel   commercio,
          nell'artigianato,  nell'agricoltura,  nel  turismo  e   nei
          servizi,  nonche'  dalla  consigliera  o   da   consigliere
          nazionale di parita'. 
              4. I membri del Comitato operano a titolo gratuito. 
              5.  Per  ogni  membro  effettivo  viene   nominato   un
          supplente. Il membro  supplente  appartiene  ad  un  genere
          diverso da quello del membro titolare. 
              6. Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato
          si  avvale  del  personale  e  delle  strutture   messe   a
          disposizione dal Dipartimento  per  i  diritti  e  le  pari
          opportunita'; al personale del  Dipartimento  non  spettano
          ulteriori  compensi  per  le  attivita'  prestate  per   il
          Comitato.».