Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita'».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2007, n. 167, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Nomina e composizione del Comitato per l'imprenditoria femminile). - 1. Il Comitato per l'imprenditoria femminile, gia' istituito ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, opera presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'. 2. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', di seguito denominato ''Ministro'', o da un suo delegato, ed e' composto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia o da loro delegati, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', tra i quali il Ministro designa un Vice Presidente, da un rappresentante del settore bancario designato dalle associazioni bancarie italiane di intesa fra loro nonche' da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni operanti a livello nazionale nella cooperazione, nella piccola industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura, nel turismo e nei servizi, nonche' dalla consigliera o da consigliere nazionale di parita'. 4. I membri del Comitato operano a titolo gratuito. 5. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. Il membro supplente appartiene ad un genere diverso da quello del membro titolare. 6. Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'; al personale del Dipartimento non spettano ulteriori compensi per le attivita' prestate per il Comitato.».