Art. 5 
 
 
                 Relazioni alla Commissione europea 
 
  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  d'intesa  con
il Ministro per le pari opportunita',  entro  il  15  febbraio  2011,
trasmette alla Commissione europea tutte le  informazioni  necessarie
per  consentire  alla   Commissione   di   redigere   una   relazione
sull'applicazione  della  direttiva  2006/54/CE  ogni  quattro   anni
comunica e relaziona alla Commissione in merito alle  misure  di  cui
all'articolo  141,  paragrafo  4,  del  Trattato  che  istituisce  la
Comunita' europea, e almeno ogni otto anni riferisce alla Commissione
stessa gli esiti delle valutazioni in merito  al  mantenimento  delle
differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa
vigente. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per la direttiva 2006/54/CE, vedi note alle premesse. 
              - L'art. 141, paragrafo 4, del Trattato, cosi' recita: 
              4. Allo scopo  di  assicurare  l'effettiva  e  completa
          parita' tra  uomini  e  donne  nella  vita  lavorativa,  il
          principio della parita' di trattamento non osta a  che  uno
          Stato  membro  mantenga  o  adotti  misure  che   prevedano
          vantaggi specifici  diretti  a  facilitare  l'esercizio  di
          un'attivita'   professionale    da    parte    del    sesso
          sottorappresentato ovvero a evitare o compensare  svantaggi
          nelle carriere professionali.ยป.