Art. 5 Relazioni alla Commissione europea 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per le pari opportunita', entro il 15 febbraio 2011, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE ogni quattro anni comunica e relaziona alla Commissione in merito alle misure di cui all'articolo 141, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e almeno ogni otto anni riferisce alla Commissione stessa gli esiti delle valutazioni in merito al mantenimento delle differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa vigente.
Note all'art. 5: - Per la direttiva 2006/54/CE, vedi note alle premesse. - L'art. 141, paragrafo 4, del Trattato, cosi' recita: 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parita' tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parita' di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attivita' professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.ยป.