Art. 5
Relazioni alla Commissione europea
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con
il Ministro per le pari opportunita', entro il 15 febbraio 2011,
trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie
per consentire alla Commissione di redigere una relazione
sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE ogni quattro anni
comunica e relaziona alla Commissione in merito alle misure di cui
all'articolo 141, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, e almeno ogni otto anni riferisce alla Commissione
stessa gli esiti delle valutazioni in merito al mantenimento delle
differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa
vigente.
Note all'art. 5:
- Per la direttiva 2006/54/CE, vedi note alle premesse.
- L'art. 141, paragrafo 4, del Trattato, cosi' recita:
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa
parita' tra uomini e donne nella vita lavorativa, il
principio della parita' di trattamento non osta a che uno
Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano
vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di
un'attivita' professionale da parte del sesso
sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi
nelle carriere professionali.ยป.