Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza
pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti
derivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente per le attivita' del predetto
Comitato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti
con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano