Art. 6 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del  presente  decreto  legislativo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per  la  finanza
pubblica. 
  2. I soggetti  pubblici  interessati  provvedono  agli  adempimenti
derivanti dal presente decreto  legislativo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori  e  lavoratrici  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
previste  a  legislazione  vigente  per  le  attivita'  del  predetto
Comitato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi, Presidente del 
                                      Consiglio dei Ministri 
                                  Ronchi, Ministro per le politiche 
                                      europee 
                                  Sacconi, Ministro del lavoro e 
                                      delle politiche sociali 
                                  Carfagna, Ministro per le pari 
                                      opportunita' 
                                  Frattini, Ministro degli affari 
                                      esteri 
                                  Alfano, Ministro della giustizia 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                      delle finanze 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti 
                                      con le regioni 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano