Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le attivita' del predetto Comitato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Carfagna, Ministro per le pari opportunita' Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano