Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
           (articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/38/CE) 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «rete  stradale  transeuropea»:  la  rete  stradale  definita
all'allegato  I,  sezione  2,  della  decisione  n.  1692/96/CE   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23  luglio  1996,  sugli
orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete  transeuropea  dei
trasporti, e successive modificazioni o integrazioni,  ed  illustrata
con  le  relative   cartine   che   si   riferiscono   alle   sezioni
corrispondenti menzionate nel dispositivo  e/o  nell'allegato  II  di
detta decisione; 
    b) «costi di  costruzione»:  i  costi  legati  alla  costruzione,
compresi eventualmente i costi di  finanziamento,  di  infrastrutture
nuove o miglioramenti di infrastrutture nuove  (comprese  consistenti
riparazioni strutturali), o di infrastrutture o  miglioramenti  delle
infrastrutture  (comprese   consistenti   riparazioni   strutturali),
ultimati non piu' di trenta anni prima del  10  giugno  2008  laddove
siano gia' istituiti  sistemi  di  pedaggio  al  10  giugno  2008,  o
ultimati non piu' di trenta anni prima dell'istituzione di  un  nuovo
sistema di pedaggio introdotto dopo il 10 giugno 2008; possono essere
presi in considerazione come  costi  di  costruzione  anche  i  costi
concernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture ultimati
anteriormente a tali termini, laddove: 
      1) sia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recupero
di detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di un
sistema di pedaggio o altri atti  giuridici  di  effetto  equivalente
entrato in vigore anteriormente al 10 giugno 2008; 
      2) sia possibile dimostrare  che  i  motivi  della  costruzione
delle infrastrutture in questione sono da  ricondurre  al  fatto  che
queste hanno una durata di vita predeterminata superiore a 30 anni; 
      3) in ogni caso la percentuale  dei  costi  di  costruzione  da
prendere in considerazione  non  deve  eccedere  la  durata  di  vita
predeterminata dei componenti delle  infrastrutture  restante  al  10
giugno 2008 o, se successiva, alla data  di  introduzione  del  nuovo
sistema di pedaggio; 
      4)  i  costi  concernenti  infrastrutture  o  miglioramenti  di
infrastrutture possono includere tutte le  spese  specifiche  per  le
infrastrutture destinate a ridurre il disturbo connesso al rumore o a
migliorare la sicurezza stradale e i pagamenti effettivi da parte del
gestore dell'infrastruttura  corrispondenti  ad  elementi  ambientali
obiettivi, quali la protezione contro la contaminazione del terreno; 
    c) «costi di finanziamento»: gli interessi sui  prestiti  e/o  la
remunerazione dell'eventuale capitale apportato dagli azionisti; 
    d)  «consistenti   riparazioni   strutturali»:   le   riparazioni
strutturali ad eccezione di quelle che, al momento, non  recano  piu'
alcun beneficio agli utenti della strada, ad esempio laddove i lavori
di riparazione sono stati sostituiti da un ulteriore rifacimento  del
manto stradale o da altri lavori di costruzione; 
    e) «pedaggio»: il pagamento  di  una  somma  determinata  per  un
autoveicolo che effettua  un  tragitto  ben  definito  su  una  delle
infrastrutture di cui all'articolo 3, comma 1, basata sulla  distanza
percorsa e sul tipo di autoveicolo; 
    f) «pedaggio  medio  ponderato»:  gli  importi  totali  percepiti
attraverso  i  pedaggi  in  un  determinato  periodo  divisi  per   i
chilometri per  autoveicolo  in  una  determinata  rete  oggetto  del
pedaggio durante  tale  periodo,  dove  gli  importi  percepiti  e  i
chilometri per autoveicolo sono  calcolati  per  gli  autoveicoli  ai
quali si applicano i pedaggi; 
    g) «diritti di utenza»: il pagamento di una somma determinata che
da' il diritto all'utilizzo da  parte  di  un  autoveicolo,  per  una
durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 3, comma
1; 
    h)  «autoveicolo»:  un  veicolo  a  motore  o   un   insieme   di
autoarticolati, adibito o usato esclusivamente per  il  trasporto  su
strada di merci e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato
superiore a 3,5 tonnellate; 
    i) «autoveicolo della categoria Euro 0, Euro  I,  Euro  II,  Euro
III, Euro IV, Euro V, EEV»: un  autoveicolo  conforme  ai  limiti  di
emissione indicati nell'allegato I; 
    l) «tipo di autoveicolo»: categoria nella quale un autoveicolo e'
classificato sulla base del numero di assi, delle  sue  dimensioni  o
del suo peso o altri criteri di classificazione  dell'autoveicolo  in
base  al  danno  arrecato  alla  strada,  secondo   il   sistema   di
classificazione di cui all'allegato II, a condizione che  il  sistema
di   classificazione   seguito   sia   basato   su    caratteristiche
dell'autoveicolo  ricavabili   dai   documenti   dell'autoveicolo   o
dall'aspetto dello stesso; 
    m) «contratto di concessione»: la concessione di lavori  pubblici
o la concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, commi 11 e  12,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni; 
    n)  «pedaggio  in  concessione»:  il  pedaggio  applicato  da  un
concessionario ai sensi di un contratto di concessione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La decisione 1692/96/CE e' pubblicata nella G.UC.E. 9
          settembre 1996, n. L 228. 
              - L'art. 3, commi 11 e 12, del decreto  legislativo  n.
          163 del 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  maggio
          2006, n. 100, S.O., cosi' recita: 
              «11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti
          a titolo oneroso, conclusi  in  forma  scritta,  aventi  ad
          oggetto, in conformita' al presente  codice,  l'esecuzione,
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica  utilita',  e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche' la  loro  gestione  funzionale  ed  economica,  che
          presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
          di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo  dei
          lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
          in tale diritto accompagnato da un prezzo,  in  conformita'
          al presente codice. 
              12. La "concessione di servizi"  e'  un  contratto  che
          presenta le stesse caratteristiche di un  appalto  pubblico
          di servizi, ad eccezione del  fatto  che  il  corrispettivo
          della fornitura di servizi consiste unicamente nel  diritto
          di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato  da  un
          prezzo, in conformita' all'art. 30.».