Art. 3 
 
 
                     Pedaggi e diritti d'utenza 
           (articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/38/CE) 
 
  1. L'introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di  utenza
sulla rete stradale transeuropea sono disciplinati dalle disposizioni
di cui ai successivi commi;  pedaggi  e  diritti  di  utenza  possono
essere applicati anche a  strade  che  non  fanno  parte  della  rete
stradale transeuropea,  quali  strade  parallele  ovvero  in  diretta
concorrenza con alcune parti di tale rete, nonche' ad altri  tipi  di
veicoli a motore diversi da quelli definiti all'articolo  2,  lettera
h), nel rispetto dei principi di  non  discriminazione  e  di  libera
concorrenza. 
  2. Pedaggi e diritti di utenza possono  essere  introdotti,  ovvero
mantenuti, soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropea
qualora cio' si renda necessario in relazione all'introduzione di  un
nuovo sistema di pedaggio, ovvero in ragione  dell'isolamento  o  del
basso livello di congestione e inquinamento dei tratti  esentati;  le
esenzioni in  tal  modo  stabilite  non  debbono  determinare  alcuna
discriminazione nei confronti del traffico internazionale. 
  3. Fino al 31 dicembre  2011,  possono  essere  introdotti,  ovvero
mantenuti, pedaggi e diritti di utenza limitatamente agli autoveicoli
aventi un peso  totale  a  pieno  carico  autorizzato  di  almeno  12
tonnellate; qualora, in tale periodo,  l'applicazione  di  pedaggi  e
diritti di utenza venga estesa agli autoveicoli al di sotto  di  tale
limite di peso, si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  4.  Pedaggi  e  diritti  di  utenza  si  applicano  a   tutti   gli
autoveicoli, cosi' come definiti dall'articolo 2,  comma  1,  lettera
h), a partire dal 1° gennaio 2012; gli autoveicoli di peso  inferiore
a 12 tonnellate possono tuttavia essere esentati dall'applicazione di
pedaggi  e  diritti  di  utenza  qualora  essa  determini   rilevanti
conseguenze  negative  sulla  libera   circolazione   del   traffico,
sull'ambiente,  sui   livelli   di   inquinamento   acustico,   sulla
congestione del  traffico  o  sulla  salute,  ovvero  comporti  costi
amministrativi superiori del 30 per cento  alle  entrate  addizionali
generate. 
  5. Per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono  essere
imposti cumulativamente per una determinata categoria di  autoveicoli
pedaggi e diritti d'utenza; tuttavia possono essere  applicati  anche
pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi  di  montagna  su
reti in cui sono riscossi diritti d'utenza. 
  6. Ferme restando le  disposizioni  di  cui  all'articolo  373  del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
possono essere previste aliquote  dei  pedaggi  ridotte,  diritti  di
utenza ridotti o esoneri dall'obbligo di  pagare  il  pedaggio  o  il
diritto di  utenza  per  gli  autoveicoli  esentati  dall'obbligo  di
installare e  utilizzare  l'apparecchio  di  controllo  a  norma  del
regolamento (CE) n. 3821/85 del  Consiglio,  del  20  dicembre  1985,
relativo all'apparecchio di controllo nel settore  dei  trasporti  su
strada, nei seguenti casi: 
    a) autoveicoli  del  Ministero  della  difesa,  della  protezione
civile, dei servizi antincendio  e  degli  altri  servizi  di  pronto
intervento, delle Forze dell'ordine, nonche' agli autoveicoli adibiti
alla manutenzione stradale; 
    b) autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla  pubblica
via del territorio nazionale e che sono utilizzati da persone fisiche
o giuridiche la cui attivita'  principale  non  e'  il  trasporto  di
merci, a condizione che i trasporti effettuati da  tali  veicoli  non
comportino  distorsioni  di  concorrenza  e  previo  accordo  con  la
Commissione europea. 
  7. Agli utenti abituali possono essere concessi sconti o  riduzioni
sui pedaggi a condizione che: 
    a) siano soddisfatte le prescrizioni di cui al comma 10; 
    b) sconti o riduzioni siano inseriti in una struttura  tariffaria
lineare, proporzionata e disponibile a tutti gli utenti in condizioni
di parita' e non comportino  costi  aggiuntivi  trasferiti  ad  altri
utenti sotto forma di pedaggi piu' elevati; 
    c) l'importo dello sconto, o delle riduzioni, non  superi,  sulla
rete stradale transeuropea, il 13 per cento del pedaggio pagato dagli
autoveicoli  equivalenti  cui  lo  sconto  o  la  riduzione  non   e'
applicabile. Tutti i piani di sconto o riduzione relativi  alla  rete
stradale  transeuropea  devono  essere  comunicati  alla  Commissione
europea che ne verifica  la  conformita'  e  li  approva  secondo  la
procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4-quater, della  direttiva
1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE. 
  8. I dispositivi per la  riscossione  dei  pedaggi  e  dei  diritti
d'utenza non devono comportare maggiori  oneri  per  gli  utenti  non
abituali della rete stradale;  qualora  pedaggi  e  diritti  d'utenza
siano riscossi esclusivamente mediante sistemi che  comportino  l'uso
di unita' poste a bordo degli autoveicoli, si opera in conformita' di
quanto previsto dalla direttiva 2004/52/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'interoperabilita' dei sistemi
di  telepedaggio  stradale  nella   Comunita',   e   dalle   relative
disposizioni di attuazione. 
  9. I pedaggi si fondano sul principio del recupero dei  soli  costi
d'infrastruttura; in particolare, i pedaggi medi  ponderati  sono  in
funzione dei costi di costruzione, nonche' dei  costi  di  esercizio,
manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi;
i pedaggi medi ponderati possono comprendere anche  la  remunerazione
del capitale o un margine di profitto  in  base  alle  condizioni  di
mercato. 
  10. Fatti salvi i pedaggi medi ponderati di  cui  al  comma  9,  le
aliquote dei pedaggi riscossi possono essere differenziate, al  fine,
fra l'altro, di lottare contro i danni ambientali e  la  congestione,
ridurre al minimo i  danni  alle  infrastrutture,  ottimizzare  l'uso
dell'infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza stradale, a
condizione che la differenziazione: 
    a) sia proporzionale all'obiettivo perseguito; 
    b) sia trasparente e non discriminatoria,  segnatamente  riguardo
alla cittadinanza del trasportatore, il paese o luogo di stabilimento
del trasportatore  o  di  immatricolazione  dell'autoveicolo,  oppure
l'origine o la destinazione del trasporto; 
    c) non sia finalizzata a generare ulteriori introiti da  pedaggio
tali da comportare pedaggi medi ponderati non conformi  al  comma  9;
gli aumenti degli introiti  non  intenzionali  sono  controbilanciati
mediante modifiche della struttura della differenziazione che  devono
essere attuate entro due anni dalla fine dell'anno finanziario in cui
gli introiti da pedaggio addizionali sono stati generati; 
    d) rispetti le soglie di massima flessibilita' fissate  al  comma
11. 
  11. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, le  aliquote  dei
pedaggi possono essere differenziate in funzione: 
    a) della categoria di  emissione  EURO  di  cui  all'allegato  I,
inclusi i livelli di  PM  e  di  NOx,  purche'  nessun  pedaggio  sia
superiore del 100 per cento al  pedaggio  richiesto  per  autoveicoli
equivalenti che ottemperano alle norme di  emissione  piu'  rigorose,
e/o; 
    b) dell'ora, del giorno o della stagione, purche' nessun pedaggio
sia superiore del 100 per cento rispetto al pedaggio imposto  durante
l'ora, il giorno o la stagione meno costosi;  o  qualora  il  periodo
meno costoso sia a tariffa zero, la penalita' per l'ora, il giorno  o
la stagione piu' cari non sia superiore del 50 per cento del  livello
di pedaggio che sarebbe  altrimenti  applicabile  all'autoveicolo  in
questione. 
  12. Le aliquote dei pedaggi sono differenziate  conformemente  alla
lettera a), del comma 11 entro il 31 dicembre 2010  o,  nel  caso  di
contratti di concessione, quando la concessione  e'  rinnovata;  puo'
tuttavia derogarsi a tale obbligo, previa notifica alla  Commissione,
quando: 
    a) cio' pregiudichi la  coerenza  dei  sistemi  di  pedaggio  sul
territorio; 
    b)  l'introduzione   di   tale   differenziazione   non   risulti
tecnicamente  applicabile  allo  specifico  sistema  di  pedaggio  in
questione; 
    c)  tale  misura  comporti  la  deviazione  del  traffico   degli
autoveicoli piu' inquinanti dalla  rete  stradale  transeuropea,  con
conseguenti ripercussioni sulla sicurezza  stradale  e  sulla  salute
pubblica. 
  13. Fatte salve le condizioni di cui  al  comma  10,  nel  caso  di
progetti specifici di rilevante interesse europeo,  le  aliquote  dei
pedaggi   possono   essere   assoggettate   ad   altre    forme    di
differenziazione, al fine di garantire la redditivita' commerciale di
detti progetti, qualora gli stessi  siano  esposti  alla  concorrenza
diretta con altri modi di trasporto  per  autoveicoli;  la  struttura
tariffaria  risultante  e'  lineare,  proporzionata,  resa  pubblica,
disponibile a tutti  gli  utenti  in  condizioni  di  parita'  e  non
comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto  forma  di
pedaggi piu' elevati;  le  determinazioni  relative  all'applicazione
della struttura tariffaria sono comunicate alla  Commissione  europea
che ne verifica la congruita'. 
  14. In casi  eccezionali,  riguardanti  infrastrutture  situate  in
regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, e' possibile
applicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti  stradali
che  soffrono  di  una  acuta  congestione  che  ostacola  la  libera
circolazione degli autoveicoli, o il  cui  utilizzo  da  parte  degli
autoveicoli causa significativi danni ambientali, a condizione che: 
    a) gli introiti generati dalla maggiorazione siano  investiti  in
progetti di interesse europeo  identificati  nell'Allegato  II  della
decisione n. 884/2004/CE, che contribuiscono direttamente  a  ridurre
la congestione o il danno ambientale di  cui  trattasi  e  che  siano
situati nel medesimo corridoio  della  sezione  stradale  in  cui  e'
applicata la maggiorazione; 
    b)  la  maggiorazione  che  puo'  essere  applicata  ai   pedaggi
differenziati in conformita' del comma 10 non superi il 15 per  cento
dei pedaggi medi ponderati calcolati  in  conformita'  del  comma  9,
tranne quando  gli  introiti  generati  siano  investiti  in  sezioni
transfrontaliere di  progetti  prioritari  di  interesse  comunitario
riguardanti infrastrutture in  regioni  montane,  nel  qual  caso  la
maggiorazione non puo' essere superiore al 25 per cento; 
    c) l'applicazione  della  maggiorazione  non  si  traduca  in  un
trattamento del traffico  commerciale  non  equo  rispetto  a  quello
riservato ad altri utenti della strada; 
    d) siano presentati  alla  Commissione,  prima  dell'applicazione
maggiorata, piani finanziari per l'infrastruttura  interessata  della
maggiorazione ed un'analisi dei costi e dei  benefici  per  il  nuovo
progetto di infrastruttura; 
    e) il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito  e
circoscritto anticipatamente e corrisponda,  in  termini  di  aumento
degli introiti stimati, ai piani finanziari ed all'analisi dei  costi
e dei benefici  presentati;  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente comma e' soggetta a verifica di congruita'  da  parte  della
Commissione europea, secondo la procedura prevista  dall'articolo  7,
paragrafo 11,  della  direttiva  1999/62/CE,  come  modificata  dalla
direttiva 2006/38/CE; nel caso di nuovi progetti transfrontalieri  e'
richiesto, altresi', l'accordo degli Stati membri interessati. 
  15. Qualora, in caso di controllo, un conducente non sia  in  grado
di fornire documenti dell'autoveicolo  necessari  per  verificare  le
informazioni  di  cui  al  comma  11,  lettera  a),  e  il  tipo   di
autoveicolo, il pedaggio imposto puo'  raggiungere  il  livello  piu'
alto applicabile. 
 
          Note all'art. 3: 
              L'art. 373 del decreto del Presidente della  Repubblica
          16  dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 373 (Art. 176  Cod.  Str.  - Pedaggi).  -  1.  Al
          pagamento del pedaggio, quando  esso  e'  dovuto,  e  degli
          oneri di accertamento previsti dall'art. 372 sono obbligati
          solidalmente sia il  conducente  che  il  proprietario  del
          veicolo. Per il  recupero  degli  importi  dovuti  all'ente
          proprietario dell'autostrada  si  applicano  le  norme  del
          Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910,  n.
          639 e successive integrazioni e modificazioni. 
              2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio: 
                a) i veicoli della Polizia di Stato targati «Polizia»
          e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;  
                b) i veicoli dell'Arma dei carabinieri con targa E.I.
          muniti di libretto  di  circolazione  del  Ministero  della
          difesa con annotazione di carico all'Arma dei carabinieri; 
                c) i veicoli con  targa  C.R.I.,  nonche'  i  veicoli
          delle  associazioni  di  volontariato  e  degli   organismi
          similari non aventi scopo di  lucro,  adibiti  al  soccorso
          nell'espletamento  del  relativo   specifico   servizio   e
          provvisti di apposito contrassegno  approvato  con  decreto
          del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  del
          Ministro dei lavori pubblici; 
                d) i  veicoli  con  targa  V.F.,  nonche'  quelli  in
          dotazione al Corpo permanente dei vigili  del  fuoco  delle
          province autonome di Trento e Bolzano; 
                e) i veicoli con targa G.d.F.; 
                 f) i veicoli con targa C.F.S.; 
                g) i veicoli con targa POLIZIA PEN; 
                h) i veicoli delle Forze armate  adibiti  a  soccorso
          (autoambulanze, autosoccorso, etc.)  nell'espletamento  del
          servizio o al seguito di autocolonne; 
                i) i veicoli delle Forze armate negli  interventi  di
          emergenza e in occasione di pubbliche calamita', nonche'  i
          veicoli  civili,  con  targa  italiana   o   estera,   che,
          nell'ambito   di   enti   o   organizzazioni    formalmente
          riconosciuti  dai   rispettivi   Stati   di   appartenenza,
          effettuano, a seguito di calamita'  naturali  o  di  eventi
          bellici, trasporti di beni di prima necessita' in  soccorso
          delle popolazioni  colpite,  purche'  muniti  di  specifica
          attestazione delle competenti autorita'; 
                l)   i   veicoli   dei   funzionari   del   Ministero
          dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della
          M.C.TC., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
          sicurezza stradale,  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,
          autorizzati al servizio di polizia stradale. 
              3. Sulle autostrade  in  concessione,  i  veicoli  e  i
          trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi  per
          l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'art. 10, comma
          10, del codice, devono  corrispondere  i  pedaggi  relativi
          alla tariffa della classe di appartenenza. 
              4. Durante la permanenza sull'autostrada  a  pagamento,
          il conducente  e'  tenuto  a  conservare  accuratamente  il
          titolo di transito  evitando  nel  modo  piu'  assoluto  di
          piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.». 
              - Il regolamento (CE) n. 3821/85  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370. 
              - La direttiva 2004/52/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 166. 
              - La decisione 884/2004/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          7/6/2004 n. L 201.