Art. 3 Pedaggi e diritti d'utenza (articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/38/CE) 1. L'introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai successivi commi; pedaggi e diritti di utenza possono essere applicati anche a strade che non fanno parte della rete stradale transeuropea, quali strade parallele ovvero in diretta concorrenza con alcune parti di tale rete, nonche' ad altri tipi di veicoli a motore diversi da quelli definiti all'articolo 2, lettera h), nel rispetto dei principi di non discriminazione e di libera concorrenza. 2. Pedaggi e diritti di utenza possono essere introdotti, ovvero mantenuti, soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropea qualora cio' si renda necessario in relazione all'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio, ovvero in ragione dell'isolamento o del basso livello di congestione e inquinamento dei tratti esentati; le esenzioni in tal modo stabilite non debbono determinare alcuna discriminazione nei confronti del traffico internazionale. 3. Fino al 31 dicembre 2011, possono essere introdotti, ovvero mantenuti, pedaggi e diritti di utenza limitatamente agli autoveicoli aventi un peso totale a pieno carico autorizzato di almeno 12 tonnellate; qualora, in tale periodo, l'applicazione di pedaggi e diritti di utenza venga estesa agli autoveicoli al di sotto di tale limite di peso, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto. 4. Pedaggi e diritti di utenza si applicano a tutti gli autoveicoli, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), a partire dal 1° gennaio 2012; gli autoveicoli di peso inferiore a 12 tonnellate possono tuttavia essere esentati dall'applicazione di pedaggi e diritti di utenza qualora essa determini rilevanti conseguenze negative sulla libera circolazione del traffico, sull'ambiente, sui livelli di inquinamento acustico, sulla congestione del traffico o sulla salute, ovvero comporti costi amministrativi superiori del 30 per cento alle entrate addizionali generate. 5. Per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono essere imposti cumulativamente per una determinata categoria di autoveicoli pedaggi e diritti d'utenza; tuttavia possono essere applicati anche pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna su reti in cui sono riscossi diritti d'utenza. 6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere previste aliquote dei pedaggi ridotte, diritti di utenza ridotti o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza per gli autoveicoli esentati dall'obbligo di installare e utilizzare l'apparecchio di controllo a norma del regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nei seguenti casi: a) autoveicoli del Ministero della difesa, della protezione civile, dei servizi antincendio e degli altri servizi di pronto intervento, delle Forze dell'ordine, nonche' agli autoveicoli adibiti alla manutenzione stradale; b) autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via del territorio nazionale e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale non e' il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e previo accordo con la Commissione europea. 7. Agli utenti abituali possono essere concessi sconti o riduzioni sui pedaggi a condizione che: a) siano soddisfatte le prescrizioni di cui al comma 10; b) sconti o riduzioni siano inseriti in una struttura tariffaria lineare, proporzionata e disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parita' e non comportino costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi piu' elevati; c) l'importo dello sconto, o delle riduzioni, non superi, sulla rete stradale transeuropea, il 13 per cento del pedaggio pagato dagli autoveicoli equivalenti cui lo sconto o la riduzione non e' applicabile. Tutti i piani di sconto o riduzione relativi alla rete stradale transeuropea devono essere comunicati alla Commissione europea che ne verifica la conformita' e li approva secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4-quater, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE. 8. I dispositivi per la riscossione dei pedaggi e dei diritti d'utenza non devono comportare maggiori oneri per gli utenti non abituali della rete stradale; qualora pedaggi e diritti d'utenza siano riscossi esclusivamente mediante sistemi che comportino l'uso di unita' poste a bordo degli autoveicoli, si opera in conformita' di quanto previsto dalla direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita', e dalle relative disposizioni di attuazione. 9. I pedaggi si fondano sul principio del recupero dei soli costi d'infrastruttura; in particolare, i pedaggi medi ponderati sono in funzione dei costi di costruzione, nonche' dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi; i pedaggi medi ponderati possono comprendere anche la remunerazione del capitale o un margine di profitto in base alle condizioni di mercato. 10. Fatti salvi i pedaggi medi ponderati di cui al comma 9, le aliquote dei pedaggi riscossi possono essere differenziate, al fine, fra l'altro, di lottare contro i danni ambientali e la congestione, ridurre al minimo i danni alle infrastrutture, ottimizzare l'uso dell'infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza stradale, a condizione che la differenziazione: a) sia proporzionale all'obiettivo perseguito; b) sia trasparente e non discriminatoria, segnatamente riguardo alla cittadinanza del trasportatore, il paese o luogo di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell'autoveicolo, oppure l'origine o la destinazione del trasporto; c) non sia finalizzata a generare ulteriori introiti da pedaggio tali da comportare pedaggi medi ponderati non conformi al comma 9; gli aumenti degli introiti non intenzionali sono controbilanciati mediante modifiche della struttura della differenziazione che devono essere attuate entro due anni dalla fine dell'anno finanziario in cui gli introiti da pedaggio addizionali sono stati generati; d) rispetti le soglie di massima flessibilita' fissate al comma 11. 11. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, le aliquote dei pedaggi possono essere differenziate in funzione: a) della categoria di emissione EURO di cui all'allegato I, inclusi i livelli di PM e di NOx, purche' nessun pedaggio sia superiore del 100 per cento al pedaggio richiesto per autoveicoli equivalenti che ottemperano alle norme di emissione piu' rigorose, e/o; b) dell'ora, del giorno o della stagione, purche' nessun pedaggio sia superiore del 100 per cento rispetto al pedaggio imposto durante l'ora, il giorno o la stagione meno costosi; o qualora il periodo meno costoso sia a tariffa zero, la penalita' per l'ora, il giorno o la stagione piu' cari non sia superiore del 50 per cento del livello di pedaggio che sarebbe altrimenti applicabile all'autoveicolo in questione. 12. Le aliquote dei pedaggi sono differenziate conformemente alla lettera a), del comma 11 entro il 31 dicembre 2010 o, nel caso di contratti di concessione, quando la concessione e' rinnovata; puo' tuttavia derogarsi a tale obbligo, previa notifica alla Commissione, quando: a) cio' pregiudichi la coerenza dei sistemi di pedaggio sul territorio; b) l'introduzione di tale differenziazione non risulti tecnicamente applicabile allo specifico sistema di pedaggio in questione; c) tale misura comporti la deviazione del traffico degli autoveicoli piu' inquinanti dalla rete stradale transeuropea, con conseguenti ripercussioni sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica. 13. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, nel caso di progetti specifici di rilevante interesse europeo, le aliquote dei pedaggi possono essere assoggettate ad altre forme di differenziazione, al fine di garantire la redditivita' commerciale di detti progetti, qualora gli stessi siano esposti alla concorrenza diretta con altri modi di trasporto per autoveicoli; la struttura tariffaria risultante e' lineare, proporzionata, resa pubblica, disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parita' e non comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi piu' elevati; le determinazioni relative all'applicazione della struttura tariffaria sono comunicate alla Commissione europea che ne verifica la congruita'. 14. In casi eccezionali, riguardanti infrastrutture situate in regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, e' possibile applicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti stradali che soffrono di una acuta congestione che ostacola la libera circolazione degli autoveicoli, o il cui utilizzo da parte degli autoveicoli causa significativi danni ambientali, a condizione che: a) gli introiti generati dalla maggiorazione siano investiti in progetti di interesse europeo identificati nell'Allegato II della decisione n. 884/2004/CE, che contribuiscono direttamente a ridurre la congestione o il danno ambientale di cui trattasi e che siano situati nel medesimo corridoio della sezione stradale in cui e' applicata la maggiorazione; b) la maggiorazione che puo' essere applicata ai pedaggi differenziati in conformita' del comma 10 non superi il 15 per cento dei pedaggi medi ponderati calcolati in conformita' del comma 9, tranne quando gli introiti generati siano investiti in sezioni transfrontaliere di progetti prioritari di interesse comunitario riguardanti infrastrutture in regioni montane, nel qual caso la maggiorazione non puo' essere superiore al 25 per cento; c) l'applicazione della maggiorazione non si traduca in un trattamento del traffico commerciale non equo rispetto a quello riservato ad altri utenti della strada; d) siano presentati alla Commissione, prima dell'applicazione maggiorata, piani finanziari per l'infrastruttura interessata della maggiorazione ed un'analisi dei costi e dei benefici per il nuovo progetto di infrastruttura; e) il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito e circoscritto anticipatamente e corrisponda, in termini di aumento degli introiti stimati, ai piani finanziari ed all'analisi dei costi e dei benefici presentati; l'applicazione delle disposizioni del presente comma e' soggetta a verifica di congruita' da parte della Commissione europea, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE; nel caso di nuovi progetti transfrontalieri e' richiesto, altresi', l'accordo degli Stati membri interessati. 15. Qualora, in caso di controllo, un conducente non sia in grado di fornire documenti dell'autoveicolo necessari per verificare le informazioni di cui al comma 11, lettera a), e il tipo di autoveicolo, il pedaggio imposto puo' raggiungere il livello piu' alto applicabile.
Note all'art. 3: L'art. 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., cosi' recita: «Art. 373 (Art. 176 Cod. Str. - Pedaggi). - 1. Al pagamento del pedaggio, quando esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'art. 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio: a) i veicoli della Polizia di Stato targati «Polizia» e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi; b) i veicoli dell'Arma dei carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei carabinieri; c) i veicoli con targa C.R.I., nonche' i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici; d) i veicoli con targa V.F., nonche' quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano; e) i veicoli con targa G.d.F.; f) i veicoli con targa C.F.S.; g) i veicoli con targa POLIZIA PEN; h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne; i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamita', nonche' i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamita' naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessita' in soccorso delle popolazioni colpite, purche' muniti di specifica attestazione delle competenti autorita'; l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.TC., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale. 3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'art. 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza. 4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente e' tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo piu' assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.». - Il regolamento (CE) n. 3821/85 e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370. - La direttiva 2004/52/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 166. - La decisione 884/2004/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7/6/2004 n. L 201.