Art. 4 
 
 
                     Determinazione dei pedaggi 
           (articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2006/38/CE) 
 
  1. I pedaggi sono determinati conformemente all'articolo  3;  nella
determinazione dei livelli di  pedaggio  medi  ponderati  applicabili
alla rete di infrastrutture o ad una parte  chiaramente  definita  di
detta rete, si tiene conto dei vari  costi  di  cui  all'articolo  3,
comma 9; i costi considerati riguardano la rete o parte della rete su
cui gravano i pedaggi e gli autoveicoli soggetti  al  pedaggio;  puo'
stabilirsi di non procedere al recupero di tali costi  attraverso  la
riscossione dei pedaggi o di recuperarne solo una percentuale. 
  2. I costi per i nuovi sistemi di pedaggio, diversi da  quelli  che
comportano pedaggi in concessione istituiti dopo il 10  giugno  2008,
sono  calcolati  utilizzando   un   metodo   fondato   sui   principi
fondamentali di calcolo di cui all'allegato III; per i nuovi  pedaggi
in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008 il livello piu'  alto
di  pedaggio  e'  equivalente  o  inferiore  al  livello   risultante
dall'applicazione di un metodo basato sui  principi  fondamentali  di
calcolo di cui all'allegato III; la valutazione di  tale  equivalenza
deve  essere  effettuata  in  base  ad  un  periodo  di   riferimento
ragionevolmente  lungo,  adatto  alla  natura  di  un  contratto   di
concessione; non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma
i sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 o per i quali,
a seguito di una procedura di appalto pubblico, siano state  ricevute
offerte o risposte ad inviti a negoziare prima del  10  giugno  2008;
l'esenzione si estende a tutto il periodo di  applicazione  di  detti
sistemi  a  condizione  che  gli  stessi  non   subiscano   modifiche
sostanziali. 
  3. Almeno quattro mesi prima dell'attuazione di un nuovo sistema di
pedaggio sono comunicate alla Commissione europea, ai fini del parere
di  cui  all'articolo  7-bis,  paragrafo  6,  primo  periodo,   della
direttiva 1999/62/CE,  introdotto  dall'articolo  1  della  direttiva
2006/38/CE, le seguenti informazioni: 
    a) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che  non  comportano
pedaggi in concessione: 
      1) i valori unitari e gli  altri  parametri  necessari  per  il
calcolo dei vari elementi di costo; 
      2) informazioni sugli autoveicoli soggetti al loro  sistema  di
pedaggio e sull'estensione geografica della rete, o  parte  di  essa,
usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale  dei  costi
da recuperare; 
    b) per quanto concerne  i  sistemi  di  pedaggio  che  comportano
pedaggi in concessione: 
      1) i contratti di concessione ed eventuali modifiche  rilevanti
degli stessi; 
      2) gli elementi fondamentali su cui il concedente ha sviluppato
il bando relativo alla concessione, come previsto nell'allegato IX  B
del decreto legislativo n. 163 del 2006; tali elementi riguardano, in
particolare, i costi stimati, quali definiti all'articolo 3, comma 9,
previsti nell'ambito  della  concessione,  il  traffico  preventivato
diviso per tipo di autoveicoli, i  livelli  di  pedaggio  previsti  e
l'estensione geografica della rete cui si  applica  il  contratto  di
concessione. 
  4. Almeno quattro  mesi  prima  della  loro  attuazione,  le  nuove
disposizioni in materia di pedaggi applicabili alle strade  parallele
su  cui  il  traffico  puo'  essere  deviato  dalla   rete   stradale
transeuropea e che sono in diretta concorrenza con alcune parti della
rete  su  cui  viene  imposto  il  pedaggio,  sono  comunicate   alla
Commissione europea, ai fini  dell'acquisizione  del  parere  di  cui
all'articolo 7-bis, paragrafo 6,  secondo  periodo,  della  direttiva
1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1  della  direttiva  2006/38/CE;
tali  informazioni  riguardano  l'estensione  geografica  della  rete
coperta dal pedaggio, gli autoveicoli interessati dal  pedaggio  e  i
livelli di pedaggio previsti, unitamente ad una relazione sul sistema
di determinazione del livello del pedaggio. 
  5. Qualora si applichino le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 14, ai sistemi di pedaggio gia' vigenti al 10 giugno 2008, sono
comunicate alla Commissione europea le  informazioni  che  dimostrino
che il  pedaggio  ponderato  medio  applicato  all'infrastruttura  in
questione  e'  conforme  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b,   e
all'articolo 3, commi 9, 10, 11, 12 e 13.