Art. 4 Determinazione dei pedaggi (articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2006/38/CE) 1. I pedaggi sono determinati conformemente all'articolo 3; nella determinazione dei livelli di pedaggio medi ponderati applicabili alla rete di infrastrutture o ad una parte chiaramente definita di detta rete, si tiene conto dei vari costi di cui all'articolo 3, comma 9; i costi considerati riguardano la rete o parte della rete su cui gravano i pedaggi e gli autoveicoli soggetti al pedaggio; puo' stabilirsi di non procedere al recupero di tali costi attraverso la riscossione dei pedaggi o di recuperarne solo una percentuale. 2. I costi per i nuovi sistemi di pedaggio, diversi da quelli che comportano pedaggi in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008, sono calcolati utilizzando un metodo fondato sui principi fondamentali di calcolo di cui all'allegato III; per i nuovi pedaggi in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008 il livello piu' alto di pedaggio e' equivalente o inferiore al livello risultante dall'applicazione di un metodo basato sui principi fondamentali di calcolo di cui all'allegato III; la valutazione di tale equivalenza deve essere effettuata in base ad un periodo di riferimento ragionevolmente lungo, adatto alla natura di un contratto di concessione; non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma i sistemi di pedaggio gia' istituiti al 10 giugno 2008 o per i quali, a seguito di una procedura di appalto pubblico, siano state ricevute offerte o risposte ad inviti a negoziare prima del 10 giugno 2008; l'esenzione si estende a tutto il periodo di applicazione di detti sistemi a condizione che gli stessi non subiscano modifiche sostanziali. 3. Almeno quattro mesi prima dell'attuazione di un nuovo sistema di pedaggio sono comunicate alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 6, primo periodo, della direttiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2006/38/CE, le seguenti informazioni: a) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che non comportano pedaggi in concessione: 1) i valori unitari e gli altri parametri necessari per il calcolo dei vari elementi di costo; 2) informazioni sugli autoveicoli soggetti al loro sistema di pedaggio e sull'estensione geografica della rete, o parte di essa, usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale dei costi da recuperare; b) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che comportano pedaggi in concessione: 1) i contratti di concessione ed eventuali modifiche rilevanti degli stessi; 2) gli elementi fondamentali su cui il concedente ha sviluppato il bando relativo alla concessione, come previsto nell'allegato IX B del decreto legislativo n. 163 del 2006; tali elementi riguardano, in particolare, i costi stimati, quali definiti all'articolo 3, comma 9, previsti nell'ambito della concessione, il traffico preventivato diviso per tipo di autoveicoli, i livelli di pedaggio previsti e l'estensione geografica della rete cui si applica il contratto di concessione. 4. Almeno quattro mesi prima della loro attuazione, le nuove disposizioni in materia di pedaggi applicabili alle strade parallele su cui il traffico puo' essere deviato dalla rete stradale transeuropea e che sono in diretta concorrenza con alcune parti della rete su cui viene imposto il pedaggio, sono comunicate alla Commissione europea, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2006/38/CE; tali informazioni riguardano l'estensione geografica della rete coperta dal pedaggio, gli autoveicoli interessati dal pedaggio e i livelli di pedaggio previsti, unitamente ad una relazione sul sistema di determinazione del livello del pedaggio. 5. Qualora si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14, ai sistemi di pedaggio gia' vigenti al 10 giugno 2008, sono comunicate alla Commissione europea le informazioni che dimostrino che il pedaggio ponderato medio applicato all'infrastruttura in questione e' conforme all'articolo 2, comma 1, lettera b, e all'articolo 3, commi 9, 10, 11, 12 e 13.