Art. 5 Attuazione e controlli (articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2006/38/CE) 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di cui al comma 3, all'attuazione degli articoli 3 e 4. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti di utenza in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione. 3. I decreti di cui al comma 1 dovranno garantire l'equilibrio economico finanziario complessivo delle concessionarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7.