Art. 5 
 
 
                       Attuazione e controlli 
           (articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2006/38/CE) 
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  con
propri decreti, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze per gli aspetti di  cui  al  comma  3,  all'attuazione  degli
articoli 3 e 4. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  esercita  il
controllo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti  di
utenza in modo da garantire l'osservanza dei principi di  trasparenza
e non discriminazione. 
  3. I decreti di cui al  comma  1  dovranno  garantire  l'equilibrio
economico finanziario complessivo delle concessionarie, nel  rispetto
di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7.