IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante
attuazione della direttiva del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di  qualita'
e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il  controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani, con particolare riguardo per i suoi articoli
8, 11, comma 4, e 28, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g),  h)
ed i); 
  Vista la direttiva 2006/17/CE  della  Commissione  dell'8  febbraio
2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni  tecniche  per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umani; 
  Vista la direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006
che attua la  direttiva  2004/23/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda   le   prescrizioni   in   tema   di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umani; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008; 
  Vista la legge 1° aprile  1999,  n.  91,  recante  disposizioni  in
materia di trapianti di organi e di tessuti; 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219,  recante  nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 marzo 2001,  n.  52,  recante  riconoscimento  del
registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  42  del  20  febbraio  1997,
recante approvazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia
di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  come
modificato dalla legge 30 novembre 1998, n. 419,  recante  delega  al
Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del  23
novembre  2000,  recante  approvazione  dell'atto  di   indirizzo   e
coordinamento in materia di  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi  minimi  per  l'esercizio  delle  attivita'   sanitarie
relative alla medicina trasfusionale; 
  Vista la legge 12 agosto 1993, n. 301, recante norme in materia  di
prelievo ed innesti di cornea; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  recante
attuazione  della  direttiva  93/42/CEE  concernente  i   dispositivi
medici; 
  Visto il decreto legislativo 8  settembre  2000,  n.  332,  recante
attuazione  della  direttiva   98/79/CE   relativa   ai   dispositivi
medico-diagnostici in vitro; 
  Visto l'Accordo 21 marzo 2002 tra il  Ministero  della  salute,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  concernente
linee guida per le attivita' di coordinamento per il  reperimento  di
organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto; 
  Visto l'Accordo 21 marzo 2002 tra il  Ministero  della  salute,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  concernente
linee guida per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo di tessuto
muscolo-scheletrico; 
  Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  3  febbraio  2005,
recante   modalita'   per   il    rilascio    delle    autorizzazioni
all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti; 
  Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di
procreazione medicalmente assistita; 
  Visto il decreto del Ministro della salute in data 11 aprile  2008,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  101  del  30  aprile  2008,
recante  linee  guida  in  materia   di   procreazione   medicalmente
assistita; 
  Visto l'Accordo 23 settembre 2004 tra il Ministero della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul  documento
recante linee guida sulle modalita' di disciplina delle attivita'  di
reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule  e
tessuti umani a scopo, in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della
legge 1° aprile 1999, n. 91; 
  Visto l'Accordo 10 luglio 2003 tra il Ministero  della  salute,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul  documento
recante linee guida in tema  di  raccolta,  manipolazione  e  impiego
clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE); 
  Visto l'Accordo 5 ottobre 2006 tra il Ministero  della  salute,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in  materia  di
ricerca  e  reperimento  di  cellule  staminali  emopoietiche  presso
registri e banche italiane ed estere; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, di revisione
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  191,  recante  attuazione
della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme  di  qualita'  e  di
sicurezza  per  la  raccolta,  il  controllo,  la   lavorazione,   la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 29 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 gennaio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e  per  i  rapporti  con  le
regioni; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo d'applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina determinate prescrizioni tecniche
per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo  di  tessuti  e
cellule umani, nonche' la codifica, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di: 
    a) tessuti e cellule umani, destinati ad applicazioni sull'uomo; 
    b) prodotti fabbricati,  derivati  da  tessuti  e  cellule  umani
destinati ad applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non  siano
disciplinati da altre direttive. 
  2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 del presente  decreto,
relative alla rintracciabilita' e alla notifica di reazioni ed eventi
avversi    gravi,    si    applicano    anche     alla     donazione,
all'approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umani. 
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate in materia  di
cellule riproduttive dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
e dal presente decreto, il Ministero della salute  e  le  Regioni  si
avvalgono della collaborazione del  Centro  nazionale  trapianti,  in
seguito  indicato  come  «CNT».  Sono  fatte  salve   le   competenze
dell'Istituto superiore di sanita' di  cui  alla  legge  19  febbraio
2004, n. 40. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 21 dicembre  1999,  n.  526,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, S.O. 
              - Gli articoli 8, 11, comma 4 e 28,  comma  1,  lettere
          a), b), c), d) e), f), g), h) ed i) del decreto legislativo
          6  novembre  2007,  n.  191,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. cosi' recitano: 
                «Art 8 (Tracciabilita'). - 1. Con apposito decreto di
          recepimento di  direttive  tecniche  europee  adottato  dal
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono fissate le disposizioni
          necessarie a garantire per tutti i  tessuti  e  le  cellule
          prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul  territorio
          nazionale la tracciabilita' del percorso  dal  donatore  al
          ricevente e viceversa. Tale tracciabilita'  riguarda  anche
          le  informazioni  concernenti  prodotti  e  materiali   che
          entrano in contatto con i medesimi tessuti e cellule. 
                2. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  1  e'
          istituito un sistema di individuazione  dei  donatori,  che
          assegna un codice unico a ciascuna donazione e  a  ciascuno
          dei prodotti da essa derivati. 
                3.  Tutti  i  tessuti  e   le   cellule   sono   resi
          identificabili   tramite   un'etichetta    contenente    le
          informazioni  o  i  riferimenti  che   ne   consentono   il
          collegamento con le fasi  di  cui  all'art.  28,  comma  1,
          lettere f) e h). 
                4.  Gli  istituti  dei  tessuti  conservano  i   dati
          necessari ad assicurare la tracciabilita' in tutte le fasi.
          I dati richiesti ai fini della completa tracciabilita' sono
          conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo  l'uso
          clinico. L'archiviazione dei dati puo'  avvenire  anche  in
          forma elettronica. 
                5. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  sono  anche
          fissati, nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  delle
          indicazioni formulate  in  sede  europea,  i  requisiti  di
          tracciabilita'  per  tessuti  e  cellule,  cosi'  come  per
          prodotti e materiali che entrano in contatto con i predetti
          tessuti e cellule e che  possono  influenzarne  qualita'  e
          sicurezza. 
                6. Con apposito decreto di recepimento  di  direttive
          tecniche europee adottato dal  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          data  attuazione  alle  procedure  volte  a  garantire   la
          tracciabilita' a livello  comunitario,  formulate  in  sede
          europea». 
                «4. La procedura di notifica  di  eventi  e  reazioni
          avversi  gravi  e'  stabilita,  in  base  alle  indicazioni
          formulate  in  sede  europea,  con  apposito   decreto   di
          recepimento di  direttive  tecniche  europee  adottato  dal
          Ministro della salute.». 
              «Art. 28  (Requisiti  tecnici  e  loro  adeguamento  al
          progresso scientifico e tecnico). - 1. Con appositi decreti
          del Ministero della salute sono recepite  le  disposizioni,
          emanate a livello europeo, per l'adeguamento  al  progresso
          tecnico e scientifico dei requisiti tecnici  nelle  materie
          di seguito elencate: 
                a) requisiti per l'autorizzazione e  l'accreditamento
          degli istituti dei tessuti; 
                b) requisiti per l'approvvigionamento  di  tessuti  o
          cellule umani; 
                c) sistema di qualita', compresa la formazione; 
                d) criteri di selezione dei donatori di  tessuti  e/o
          cellule; 
                e) esami di laboratorio richiesti per i donatori; 
                f) procedure per l'approvvigionamento di cellule  e/o
          tessuti e ricevimento all'istituto dei tessuti; 
                g) requisiti per i procedimenti  di  preparazione  di
          tessuti e cellule; 
                h) lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti
          e cellule; 
                i)  requisiti  per  la   distribuzione   diretta   al
          ricevente di tessuti e cellule specifici.» 
              - La direttiva 2004/23/CE e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 aprile 2004, n. L 102 
              - La direttiva 2006/17/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          9 febbraio 2006, n. L 38. 
              - La direttiva 2006/86/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          25 ottobre 2006, n. L 294. 
              - La legge 7 luglio 2009, n.  88  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. 
              - La legge 1° aprile 1999, n. 91, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87. 
              - La legge 21 ottobre 2005, n. 219, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2005, n. 251. 
              - La legge 6 marzo 2001, n.  52,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2001, n. 62. 
              - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1992,  n.
          305, S.O. 
              - La legge 30 novembre  1998,  n.  419,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1998, n. 286. 
              - La legge 12 agosto 1993, n. 301, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1993, n. 192. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo  1997,  n.  54,
          S.O. 
              - La direttiva 93/42/CEE e' pubblicata in  G.U.C.E.  12
          luglio 1993, n. L 169. 
              - Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n.  332,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  novembre  2000,  n.
          269, S.O. 
              - La direttiva 98/79/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  7
          dicembre 1998 n. L. 331. 
              - La legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45. 
              - L'art. 15, comma 1, della legge 1°  aprile  1999,  n.
          91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999,  n.
          87, cosi' recita: 
                «Art. 15 (Strutture per la conservazione dei  tessuti
          prelevati). - 1. Le regioni, sentito il centro regionale  o
          interregionale,   individuano   le   strutture    sanitarie
          pubbliche aventi il compito di conservare e  distribuire  i
          tessuti  prelevati,  certificandone  la  idoneita'   e   la
          sicurezza.». 
              - Il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.  261,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2008, n. 19. 
              - Il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  191,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2005,  n.
          221. 
              - La direttiva 2002/98/CE, e' pubblicata nella G.U.C.E.
          8 febbraio 2003, n. L 33. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  191,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per la legge 19 febbraio 2004, n. 40, si  veda  nelle
          note alle premesse.