Art. 11
Notifica di eventi avversi gravi
1. In conformita' ai disposti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191:
a) l'organizzazione per l'approvvigionamento e l'istituto dei
tessuti predispongono procedure per conservare le registrazioni dei
dati e per notificare tempestivamente ogni evento avverso grave che
si verifichi durante l'approvvigionamento e possa influire sulla
qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule;
b) l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo di
tessuti e cellule predispone procedure per notificare tempestivamente
all'istituto dei tessuti di riferimento ogni evento avverso grave che
possa influire sulla qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule;
c) l'istituto dei tessuti fornisce all'organizzazione
responsabile dell'applicazione sull'uomo informazioni sulle modalita'
per notificargli eventi avversi gravi che possano influire sulla
qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule.
2. In materia di riproduzione assistita si considera evento avverso
grave ogni tipo di errore d'identificazione o di scambio di gameti o
embrioni. La persona interessata o l'organizzazione per
l'approvvigionamento o l'organizzazione responsabile
dell'applicazione sull'uomo riferiscono tali eventi all'istituto dei
tessuti fornitore ai fini dell'indagine e notifica all'autorita'
competente.
3. In conformita' ai disposti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191:
a) l'istituto dei tessuti predispone procedure per comunicare
tempestivamente alla rispettiva autorita' regionale e al CNT o al CNS
o all'Istituto Superiore di Sanita', secondo l'ambito di competenza,
tutte le informazioni disponibili attinenti ai presunti eventi
avversi gravi di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) l'istituto dei tessuti o le autorita' regionali valutano e
comunicano al CNT o CNS, o all'Istituto Superiore di Sanita', secondo
l'ambito di competenza, l'eventuale implicazione di altre cellule e
tessuti, e gli eventuali provvedimenti intrapresi;
c) l'istituto dei tessuti predispone procedure per comunicare
tempestivamente alla rispettiva autorita' regionale e al CNT o al CNS
o all'Istituto Superiore di Sanita', secondo l'ambito di competenza,
le conclusioni dell'indagine per analizzare le cause e il conseguente
esito;
4. In conformita' ai disposti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191:
a) il responsabile dell'istituto dei tessuti notifica alla
rispettiva autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito di
competenza, le informazioni incluse nel modello di notifica di cui
alla parte A dell'allegato VIII;
b) l'istituto dei tessuti valuta gli eventi avversi gravi per
individuarne le cause evitabili nell'ambito del procedimento;
c) l'istituto dei tessuti notifica alla rispettiva autorita'
regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito di competenza, le
conclusioni dell'indagine, fornendo almeno le informazioni di cui
alla parte B dell'allegato VIII.
Note all'art. 11:
- Per l'art. 11 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 191, si veda nelle note all'art. 10.