Art. 12
Relazioni annuali
1. Il Ministero della salute entro il 30 giugno di ogni anno
presenta alla Commissione una relazione annuale sulle notifiche delle
reazioni e degli eventi avversi gravi, relative all'anno precedente,
ricevute dalle Autorita' competenti. Il Ministero della salute mette
tale relazione a disposizione degli istituti dei tessuti.
2. La trasmissione dei dati si attiene alle specifiche del modello
di scambio di dati di cui all'allegato IX, parti A e B, e fornisce
tutte le informazioni necessarie ad identificare il mittente e a
conservare i suoi dati di riferimento.