Art. 13 
 
 
          Scambio di informazioni fra Autorita' competenti 
 
  1. Il Ministero della salute pone in atto le iniziative  necessarie
ad  assicurare  la  comunicazione  delle  informazioni  del  caso  ai
rispettivi organismi degli Stati membri in relazione  a  reazioni  ed
eventi avversi gravi, al fine di assicurare l'adozione dei  necessari
adeguati provvedimenti.