Art. 13
Scambio di informazioni fra Autorita' competenti
1. Il Ministero della salute pone in atto le iniziative necessarie
ad assicurare la comunicazione delle informazioni del caso ai
rispettivi organismi degli Stati membri in relazione a reazioni ed
eventi avversi gravi, al fine di assicurare l'adozione dei necessari
adeguati provvedimenti.