Art. 14
Rintracciabilita'
1. L'istituto dei tessuti pone in atto sistemi efficaci ed accurati
per identificare ed etichettare individualmente cellule e tessuti
ricevuti e distribuiti.
2. L'istituto dei tessuti e l'organizzazione responsabile
dell'applicazione sull'uomo conservano per almeno trenta anni i dati
di cui all'allegato X, avvalendosi di un sistema di registrazione
adeguato e leggibile.