Art. 15
Sistema europeo di codifica
1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 6,
del decreto legislativo n. 191 del 2007, a ciascun materiale donato
e' attribuito un codice d'identificazione unico europeo, al fine di
garantire un'adeguata identificazione del donatore e la
rintracciabilita' di tutti i materiali donati, nonche' di fornire
informazioni sulle caratteristiche e proprieta' fondamentali dei
tessuti e cellule. Il codice comprende almeno le informazioni di cui
all'allegato XI.
Note all'art. 15:
- L'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n.
191, cosi' recita:
«6. Con apposito decreto di recepimento di direttive
tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
data attuazione alle procedure volte a garantire la
tracciabilita' a livello comunitario, formulate in sede
europea.».