Art. 16 
 
 
                             Recepimento 
 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  attuano
con proprio provvedimento le disposizioni di cui al presente decreto. 
  2. Con accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni  sono
stabilite le modalita' e  procedure  necessarie  a  conformarsi  alle
prescrizioni dell'articolo 15.