Art. 17
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si
applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con
carattere di cedevolezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo nelle regioni e nelle province
autonome nelle quali non sia ancora adottata la normativa di
attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla
data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della
Costituzione.
Note all'art. 17:
- L'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione,
cosi' recita:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
(Omissis).
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.»
- L'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.
11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005,
n. 37, cosi' recita:
«3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».