Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) cellule riproduttive: tutti i tessuti e le cellule destinati
ad essere utilizzati ai fini della riproduzione assistita, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procreazione
medicalmente assistita;
b) donazione da parte di un partner: la donazione di cellule
riproduttive tra un uomo e una donna che rispettino i requisiti
soggettivi di cui all'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;
c) impiego diretto: qualsiasi procedura in base alla quale le
cellule donate vengono utilizzate senza essere conservate;
d) sistema di qualita': la struttura organizzativa, le
responsabilita', le procedure, i processi e le risorse destinati ad
attuare la gestione della qualita', comprese tutte le attivita' che
direttamente o indirettamente contribuiscono alla qualita';
e) gestione della qualita': le attivita' coordinate per dirigere
e controllare un'organizzazione sul piano della qualita';
f) procedure operative standard (POS): istruzioni scritte che
descrivono le fasi di un determinato processo nonche' i materiali e i
metodi da utilizzare e il prodotto finale previsto;
g) convalida, o qualifica in caso di attrezzature o ambienti: la
produzione di prove documentate, in grado di garantire con un elevato
livello di certezza che determinati procedimenti, attrezzature o
ambienti diano luogo a un prodotto conforme alle specifiche e alle
caratteristiche qualitative prestabilite; un procedimento e'
convalidato al fine di valutare se il sistema funziona efficacemente
in rapporto all'impiego previsto;
h) rintracciabilita': la possibilita' di ricostruire il percorso
di tessuti o cellule in ogni fase dell'approvvigionamento, della
lavorazione, del controllo e dello stoccaggio fino alla distribuzione
al ricevente o allo smaltimento, compresa la possibilita' di risalire
all'identificazione del donatore, dell'istituto dei tessuti o del
centro di produzione che ricevono, o lavorano o stoccano i tessuti o
le cellule, nonche', a livello delle strutture sanitarie, la
possibilita' di individuare i responsabili che applicano i tessuti o
le cellule sui riceventi. Tale rintracciabilita' riguarda anche la
possibilita' di reperire e identificare tutti i dati pertinenti
relativi ai prodotti e ai materiali che vengono a contatto con detti
tessuti o cellule;
i) critico: che ha potenzialmente effetto sulla qualita' e o la
sicurezza di tessuti e cellule o e' a contatto con i predetti;
l) organizzazione per l'approvvigionamento: una struttura
sanitaria o un'unita' ospedaliera in cui si effettuano prelievi di
tessuti e cellule umani, che puo' non essere autorizzata e
accreditata come Istituto dei tessuti, fatto salvo quanto previsto
dalla legge 12 agosto 1993, n. 301, recante norme in materia di
prelievo ed innesti di cornea;
m) organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo: una
struttura sanitaria o un'unita' ospedaliera che esegue applicazioni
sull'uomo di tessuti e cellule.
Note all'art. 2:
- L'art. 5, della citata legge 19 febbraio 2004, n. 40,
cosi' recita:
«Art. 5 (Requisiti soggettivi). - 1. Fermo restando
quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, possono accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie
di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in
eta' potenzialmente fertile, entrambi viventi.».
- Per la legge n. 301 del 1993, si veda nelle note alle
premesse.