Art. 3
Approvvigionamento di tessuti e cellule umani
1. Ad eccezione della donazione da parte di un partner di cellule
riproduttive destinate all'impiego diretto, l'approvvigionamento di
tessuti e cellule umani e' autorizzato solo qualora siano rispettate
le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 12.
2. Il prelievo di tessuti e cellule umani e' effettuato da
personale qualificato e adeguatamente formato, ai sensi della
normativa vigente, a svolgere tali attivita'.
3. L'istituto dei tessuti o l'organizzazione per
l'approvvigionamento conclude con il personale qualificato o l'equipe
clinica responsabile della selezione del donatore che non faccia
parte dello stesso istituto o organizzazione, accordi scritti in
ordine alle procedure da seguire per garantire la conformita' dei
requisiti ai criteri di selezione dei donatori di cui all'allegato I.
4. L'istituto dei tessuti o l'organizzazione per
l'approvvigionamento conclude con il personale qualificato o l'equipe
clinica responsabile della selezione del donatore che non faccia
parte dello stesso istituto o organizzazione, accordi scritti in
ordine al tipo di tessuti, di cellule o di campioni da prelevare
nonche' ai protocolli da seguire.
5. Il responsabile dell'istituto dei tessuti, in accordo con
l'organizzazione per l'approvvigionamento definisce procedure
operative standard, in seguito indicate come «POS», al fine di
verificare:
a) l'identita' del donatore;
b) la documentazione relativa al consenso informato, o
all'espressione di volonta' o all'autorizzazione alla donazione da
parte del donatore o della sua famiglia;
c) la valutazione dei criteri di selezione dei donatori di cui
all'articolo 4;
d) la valutazione degli esami di laboratorio richiesti per i
donatori di cui all'articolo 5.
6. Il responsabile dell'istituto dei tessuti, in accordo con
l'organizzazione per l'approvvigionamento definisce altresi' POS
relative all'approvvigionamento, confezionamento, etichettatura e
trasporto dei tessuti e delle cellule fino alla destinazione presso
l'istituto dei tessuti o, in caso di distribuzione diretta di tali
materiali, presso l'equipe clinica responsabile della loro
applicazione, ovvero, in caso di campioni di tessuti e cellule,
presso il laboratorio per il controllo, in conformita' all'articolo
5.
7. L'approvvigionamento e' eseguito presso strutture adeguate,
ponendo in atto procedure mirate a ridurre il rischio di
contaminazione batterica o di altro tipo dei tessuti e delle cellule
prelevati ai sensi dell'articolo 6.
8. I materiali e le attrezzature utilizzati per
l'approvvigionamento sono gestiti conformemente alle norme e alle
specifiche di cui all'allegato IV, sezione 1.3, tenendo debitamente
conto delle regolamentazioni, normative e linee guida nazionali ed
internazionali, relative alla sterilizzazione di medicinali e
dispositivi medici. Per il prelievo di tessuti e cellule sono
impiegati appositi strumenti e dispositivi qualificati, sterili.
9. Il prelievo di tessuti e cellule da donatore vivente e'
effettuato in un contesto che ne garantisca la salute, la sicurezza e
la tutela dei dati personali.
10. Nel caso di donatore cadavere e' assicurata la disponibilita'
di personale e attrezzature per la ricomposizione del corpo che deve
essere effettuata in modo completo ed efficace.
11. Le procedure relative al prelievo di tessuti e cellule sono
attuate in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6.
12. Nel corso del prelievo o presso l'istituto dei tessuti viene
assegnato un codice di identificazione unico al donatore ed ai
tessuti e alle cellule donati, in modo da garantire un'adeguata
identificazione del donatore e la tracciabilita' dei materiali
donati, nel rispetto delle norme per la tutela della riservatezza. I
codici e i dati correlati sono annotati in un registro predisposto a
tale fine.
13. La documentazione relativa al donatore e' conservata
conformemente a quanto previsto dall'allegato IV, punto 1.4.