Art. 4
Criteri di selezione dei donatori
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o
dell'istituto dei tessuti garantisce che la selezione dei donatori
sia effettuata in conformita' ai criteri di selezione di cui:
a) all'allegato I per i donatori di tessuti e cellule;
b) all'allegato III per i donatori di cellule riproduttive.
2. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche midollari e
periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano
anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di
attivita' trasfusionali e di trapianto di midollo.