Art. 4 
 
 
                  Criteri di selezione dei donatori 
 
  1. Il responsabile dell'organizzazione per  l'approvvigionamento  o
dell'istituto dei tessuti garantisce che la  selezione  dei  donatori
sia effettuata in conformita' ai criteri di selezione di cui: 
    a) all'allegato I per i donatori di tessuti e cellule; 
    b) all'allegato III per i donatori di cellule riproduttive. 
  2. Per i donatori di cellule  staminali  emopoietiche  midollari  e
periferiche, ivi incluse quelle da  sangue  cordonale,  si  applicano
anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia  di
attivita' trasfusionali e di trapianto di midollo.