Art. 5 
 
 
                        Esami di laboratorio 
 
  1. Il responsabile dell'organizzazione per  l'approvvigionamento  o
dell'istituto dei tessuti garantisce che: 
    a) i donatori di tessuti e di cellule, ad eccezione dei  donatori
di  cellule  riproduttive,  vengano  sottoposti  agli  esami  di  cui
all'allegato II, punto 1; 
    b) tali esami siano effettuati secondo le prescrizioni  stabilite
nell'allegato II, punto 2. 
  2. Il responsabile dell'organizzazione per  l'approvvigionamento  o
dell'istituto dei tessuti garantisce che: 
    a) i donatori di cellule riproduttive siano sottoposti agli esami
di cui all'allegato III, punti 1 e 2; 
    b) gli esami di cui alla lettera a) siano effettuati  secondo  le
prescrizioni stabilite nell'allegato III, punto 3. 
  3. Per i donatori di cellule  staminali  emopoietiche  periferiche,
ivi incluse  quelle  da  sangue  cordonale,  si  applicano  anche  le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivita'
trasfusionali.