Art. 5
Esami di laboratorio
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o
dell'istituto dei tessuti garantisce che:
a) i donatori di tessuti e di cellule, ad eccezione dei donatori
di cellule riproduttive, vengano sottoposti agli esami di cui
all'allegato II, punto 1;
b) tali esami siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite
nell'allegato II, punto 2.
2. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o
dell'istituto dei tessuti garantisce che:
a) i donatori di cellule riproduttive siano sottoposti agli esami
di cui all'allegato III, punti 1 e 2;
b) gli esami di cui alla lettera a) siano effettuati secondo le
prescrizioni stabilite nell'allegato III, punto 3.
3. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche,
ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivita'
trasfusionali.