Art. 6
Donazione e approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e
ricevimento presso l'istituto dei tessuti
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o
dell'istituto dei tessuti garantisce la conformita' alle prescrizioni
di cui all'allegato IV delle procedure relative alla donazione e
all'approvvigionamento di tessuti o cellule nonche' al ricevimento
degli stessi presso l'istituto dei tessuti.