Art. 7
Distribuzione diretta ai riceventi di determinati
tessuti e cellule
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o
dell'istituto dei tessuti, acquisito il parere del Centro nazionale
trapianti, puo' autorizzare la distribuzione diretta di determinati
tessuti e cellule dal luogo in cui e' effettuato il prelievo a un
centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato.