IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista  la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che  modifica
la direttiva 95/16/CE; 
   Vista la legge 7 luglio 2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l’adempimento di  obblighi  derivanti  dall’appartenenza  dell’Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l’articolo 1, l’allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4; 
   Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994,  ed  in  particolare
l’articolo 47 che disciplina gli  aspetti  finanziari  relativi  alle
attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1999,
n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione  della
direttiva  95/16/CE  sugli  ascensori  e   di   semplificazione   dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; 
   Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso parere; 
   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
   Sulla proposta  del  Ministro  per  le  politiche  europee  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  i  Ministri  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  degli  affari  esteri,   della
giustizia e dell’economia e delle finanze; 
 
                              E M A N A 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               ART. 1 
                       (Campo d'applicazione) 
 
   1. Le norme del  presente  decreto  legislativo  si  applicano  ai
seguenti prodotti, cosi' come definiti all'articolo 2: 
   a) macchine; 
   b) attrezzature intercambiabili; 
   c) componenti di sicurezza; 
   d) accessori di sollevamento; 
   e) catene, funi e cinghie; 
   f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; 
   g) quasi-macchine. 
   2. Sono esclusi dal campo di  applicazione  del  presente  decreto
legislativo: 
   a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati  come
pezzi di ricambio in sostituzione di componenti  identici  e  forniti
dal fabbricante della macchina originaria; 
   b)  le  attrezzature  specifiche  per   parchi   giochi   e/o   di
divertimento; 
   c) le macchine specificamente  progettate  o  utilizzate  per  uso
nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una  emissione  di
radioattivita'; 
   d) le armi, incluse le armi da fuoco; 
   e) i seguenti mezzi di trasporto: 
   1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre
2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
2005, di recepimento della direttiva  n.  2003/37/CE,  ad  esclusione
delle macchine installate su tali veicoli; 
   2) veicoli a  motore  e  loro  rimorchi  oggetto  della  legge  27
dicembre 1973, n. 942, e  successive  modificazioni,  di  recepimento
della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle  macchine  installate
su tali veicoli; 
   3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti in data 31  gennaio  2003,  pubblicato  nel  S.O.  alla
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003,  di  recepimento  della
direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali
veicoli; 
   4) veicoli a motore esclusivamente da competizione; 
   5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su  rete
ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli. 
   f) le navi marittime e le  unita'  mobili  off-shore,  nonche'  le
macchine installate a bordo di tali navi e/o unita'; 
   g)  le  macchine  appositamente  progettate  e  costruite  a  fini
militari o di mantenimento dell'ordine; 
   h) le macchine appositamente progettate  e  costruite  a  fini  di
ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; 
   i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
   l) le macchine adibite allo  spostamento  di  artisti  durante  le
rappresentazioni; 
   m)  i  prodotti  elettrici  ed  elettronici  che  rientrano  nelle
categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia  di
bassa tensione: 
   1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 
   2) apparecchiature audio e video; 
   3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; 
   4) macchine ordinarie da ufficio; 
   5)  apparecchiature  di  collegamento  e  di  controllo  a   bassa
tensione; 
   6) motori elettrici; 
   n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 
   1) apparecchiature di collegamento e di comando; 
   2) trasformatori. 
   3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato  1  sono
interamente o parzialmente disciplinati in  modo  piu'  specifico  da
altri provvedimenti  di  recepimento  di  direttive  comunitarie,  il
presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.