ART. 11 
                       (Organismi notificati) 
 
   1. Le attivita' di certificazione relative alla procedura di esame
per la certificazione CE del tipo di  cui  all'allegato  IX  ed  alla
procedura di garanzia qualita' totale di  cui  all'allegato  X,  sono
effettuate  da  organismi  autorizzati  e  notificati  ai  sensi  del
presente articolo ovvero da organismi autorizzati e  notificati  alla
Commissione europea dagli altri Stati membri. 
   2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei  requisiti
di cui all'allegato XI, come precisati con il decreto ministeriale di
cui al comma 4. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri
di valutazione previsti dalle norme  armonizzate  pertinenti,  i  cui
riferimenti sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea a titolo della direttiva 2006/42/CE,  rispondano  ai  criteri
pertinenti. 
   3. La pronuncia sull'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi
giorni; in caso di  richiesta  di  chiarimenti  o  di  documenti,  il
termine  e'  sospeso  fino  al  ricevimento  di  questi  ultimi.   Il
provvedimento di autorizzazione e' adottato con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; il provvedimento di  diniego  e'  notificato  al
richiedente. 
   4. Con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono individuati  i  requisiti  che  devono  essere
posseduti dagli organismi  e  le  modalita'  di  presentazione  della
domanda di autorizzazione. 
   5.   Alle   spese    concernenti    le    procedure    finalizzate
all'autorizzazione degli organismi, alla notifica provvisoria  ed  ai
successivi rinnovi della notifica provvisoria degli organismi di  cui
al comma 3 dell'articolo 19 ed ai successivi controlli sugli  stessi,
si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6  febbraio
1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo  del  servizio,
le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivita'  produttive
in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  84
del 9 aprile 2004, e le relative modalita' di versamento. Le predette
tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del  servizio
e con le stesse modalita', almeno ogni due anni. 
   6. Le somme derivanti  dalle  tariffe  di  cui  al  comma  5  sono
riattribuite agli stati di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico e del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
quest'ultimo per la parte di  competenza  relativa  all'attivita'  di
sorveglianza  di  cui  all'articolo  6,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 - legge finanziaria 2008. 
   7. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali determina gli indirizzi volti ad assicurare
la necessaria omogeneita' dell'attivita'  di  certificazione,  vigila
sull'attivita' degli organismi autorizzati e procede ad  ispezioni  e
verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti ed  il
regolare svolgimento delle procedure previste  dal  presente  decreto
legislativo. L'organismo autorizzato fornisce, a richiesta, tutte  le
informazioni pertinenti, per consentire al Ministero  dello  sviluppo
economico ed al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di
assicurare che i requisiti di cui all'allegato XI siano soddisfatti. 
   8. Il Ministero dello sviluppo economico notifica  tempestivamente
alla  Commissione  europea  e  agli  Stati   membri   gli   organismi
autorizzati, nonche' le procedure specifiche per la valutazione delle
conformita' e le categorie di macchine per le  quali  tali  organismi
sono stati designati e, se del caso, i numeri di identificazione  che
sono stati loro attribuiti in precedenza dalla  Commissione  europea.
Il Ministero  dello  sviluppo  economico  notifica  alla  Commissione
europea e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva. 
   9. Il Ministero dello  sviluppo  economico  revoca  immediatamente
l'autorizzazione rilasciata all'organismo qualora constati che: 
   a) l'organismo non soddisfa piu' i criteri di cui all'allegato XI;
oppure 
   b)  l'organismo  e'  responsabile  della   violazione   grave   di
disposizioni che ne disciplinano l'attivita'. 
   10.   Il   Ministero    dello    sviluppo    economico    sospende
l'autorizzazione  all'organismo,  per  un  periodo  di   durata   non
superiore a sei mesi, in tutti i casi in cui le non conformita' nelle
quali e' in corso l'organismo sono eliminabili in tempi brevi  ovvero
non sono gravi e  necessitino  di  una  verifica  per  garantire  che
l'organismo sia in possesso dei requisiti tecnici  ed  amministrativi
funzionali ai compiti ad esso assegnati. 
   11. I provvedimenti restrittivi di cui ai commi 9 e 10, motivati e
recanti mezzi e termini di ricorso,  sono  immediatamente  comunicati
dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, agli
altri Stati membri e  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
   12. Se  un  organismo  notificato  constata  che  le  disposizioni
pertinenti del presente decreto legislativo non sono state rispettate
o non sono piu' rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame
CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualita'  totale
non avrebbero dovuto  essere  rilasciati,  esso,  tenendo  conto  del
principio della proporzionalita', sospende  o  ritira  l'attestato  o
l'approvazione rilasciato o lo sottopone a limitazioni,  indicando  i
motivi dettagliati, a meno che il  rispetto  delle  disposizioni  sia
assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive  appropriate
da parte del fabbricante. 
   13. Le sospensioni, i ritiri, le limitazioni  degli  attestati  di
esame CE del tipo  e  delle  approvazioni  del  sistema  di  garanzia
qualita' totale da parte degli organismi  che  li  hanno  rilasciati,
devono essere motivati e devono contenere l'indicazione dei  mezzi  e
dei termini di impugnativa. Essi sono comunicati immediatamente  agli
interessati e ai Ministeri dello sviluppo economico e  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico
informa tempestivamente la Commissione  europea  e  gli  altri  Stati
membri di tali sospensioni, revoche o limitazioni.