ART. 11 (Organismi notificati) 1. Le attivita' di certificazione relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualita' totale di cui all'allegato X, sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo ovvero da organismi autorizzati e notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri. 2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti di cui all'allegato XI, come precisati con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a titolo della direttiva 2006/42/CE, rispondano ai criteri pertinenti. 3. La pronuncia sull'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino al ricevimento di questi ultimi. Il provvedimento di autorizzazione e' adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; il provvedimento di diniego e' notificato al richiedente. 4. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi e le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione. 5. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla notifica provvisoria ed ai successivi rinnovi della notifica provvisoria degli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 19 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalita' di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalita', almeno ogni due anni. 6. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 5 sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attivita' di sorveglianza di cui all'articolo 6, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008. 7. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali determina gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneita' dell'attivita' di certificazione, vigila sull'attivita' degli organismi autorizzati e procede ad ispezioni e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti ed il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto legislativo. L'organismo autorizzato fornisce, a richiesta, tutte le informazioni pertinenti, per consentire al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di assicurare che i requisiti di cui all'allegato XI siano soddisfatti. 8. Il Ministero dello sviluppo economico notifica tempestivamente alla Commissione europea e agli Stati membri gli organismi autorizzati, nonche' le procedure specifiche per la valutazione delle conformita' e le categorie di macchine per le quali tali organismi sono stati designati e, se del caso, i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva. 9. Il Ministero dello sviluppo economico revoca immediatamente l'autorizzazione rilasciata all'organismo qualora constati che: a) l'organismo non soddisfa piu' i criteri di cui all'allegato XI; oppure b) l'organismo e' responsabile della violazione grave di disposizioni che ne disciplinano l'attivita'. 10. Il Ministero dello sviluppo economico sospende l'autorizzazione all'organismo, per un periodo di durata non superiore a sei mesi, in tutti i casi in cui le non conformita' nelle quali e' in corso l'organismo sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono gravi e necessitino di una verifica per garantire che l'organismo sia in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi funzionali ai compiti ad esso assegnati. 11. I provvedimenti restrittivi di cui ai commi 9 e 10, motivati e recanti mezzi e termini di ricorso, sono immediatamente comunicati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 12. Se un organismo notificato constata che le disposizioni pertinenti del presente decreto legislativo non sono state rispettate o non sono piu' rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualita' totale non avrebbero dovuto essere rilasciati, esso, tenendo conto del principio della proporzionalita', sospende o ritira l'attestato o l'approvazione rilasciato o lo sottopone a limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto delle disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive appropriate da parte del fabbricante. 13. Le sospensioni, i ritiri, le limitazioni degli attestati di esame CE del tipo e delle approvazioni del sistema di garanzia qualita' totale da parte degli organismi che li hanno rilasciati, devono essere motivati e devono contenere l'indicazione dei mezzi e dei termini di impugnativa. Essi sono comunicati immediatamente agli interessati e ai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dello sviluppo economico informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali sospensioni, revoche o limitazioni.