ART. 12 
                          (Marcatura «CE») 
 
   1. La marcatura di conformita': "CE" e' costituita dalle iniziali:
"CE", conformemente al modello fornito nell'allegato III. 
   2.  La  marcatura  ‘CE'  viene  apposta  sulla  macchina  in  modo
visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III. 
   3. E' vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni
che possano indurre in errore i  terzi  circa  il  significato  o  il
simbolo grafico, o entrambi, della marcatura ‘CE'. 
   4. Sulle  macchine  puo'  essere  apposta  ogni  altra  marcatura,
purche' questa non comprometta la visibilita', la leggibilita' ed  il
significato della marcatura ‘CE'.